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ILLOGICA CONDANNA DELL' AVVOCATO - RIESAME DEL CNF - CASS., SEZ. UNITE, SENT. N. 17110 DEL 09.08.2011

Svolgimento del processo

Il 2 febbraio 2011 è stata depositata, ai sensi dell'art. 380 bis del codice di rito, la seguente relazione:

RILEVATO IN FATTO:

1) Che il CNF, con decisione 22.1.2010, rigettò il ricorso dell'avv. C. avverso la decisione del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Bologna con la quale gli era stata irrogata la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per un anno;

2) Che tale sanzione era stata irrogata al legale in conseguenza di una condanna penale per i reati di cui agli artt. 609 bis e 609 ter c.p. (violenza sessuale nei confronti della figlia minore), divenuta definitiva a seguito del rigetto del ricorso da lui proposto avverso la sentenza della corte di appello di Bologna del 15.4.2004, pronunciato dalla 3^ sezione penale di questa corte con sentenza 32546/06.

SI OSSERVA IN DIRITTO:

Il ricorso appare prima facie infondato.

La sentenza irrevocabile di condanna, ai sensi dell'art. 653 c.p.p., ha, difatti, effetto di cosa giudicata nel giudizio di responsabilità disciplinare quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale, della sua commissione da parte dell'imputato.

Corretta, pertanto, si presenta, sul piano formale, la pronuncia del Consiglio nazionale forense nella parte in cui ha ritenuto rilevante e vincolante il decisum dell'autorità giudiziaria penale, alla stregua di una altrettanto corretta (e condivisibile in diritto) applicazione dell'art. 38 della Legge Professionale nella parte in cui, operando un chiaro riferimento a fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale, estende la sua portata applicativa anche ai comportamenti privati degli iscritti all'albo.

Il ricorrente pone, peraltro, sia pur in via indiretta, a queste sezioni unite una delicata questione interpretativa con il secondo motivo di impugnazione, nella parte in cui (f. 14 del ricorso), riportando - correttamente, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso - la motivazione della sentenza con la quale la terza sezione penale di questa corte ne aveva respinto il gravame avverso la sentenza di condanna per violenza sessuale nei confronti della figlia minore - pronuncia con la quale il giudice di legittimità testualmente rileva che "la sentenza d'appello impugnata appare affetta da motivazione carente o manifestamente illogica" per avere "ritenuto di non seguire l'ipotesi del perito di ufficio" che aveva fornito una spiegazione della condotta dell'odierno ricorrente del tutto incompatibile con la configurabilità dell'elemento soggettivo del grave reato ascrittogli - lamenta oggi dinanzi a questa corte la mancata considerazione di tale, decisiva circostanza da parte dell'organo disciplinare.

Il C. pone, in altri termini, sia pur non esplicitamente, la complessa questione di diritto se il rigetto del ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna pronunciata dalla corte di appello, nella sua più intima sostanza motivato in rito e non nel merito (per avere la corte di legittimità ritenuto incensurabile la sentenza del giudice territoriale sol perchè non oggetto di esplicita censura in ordine all'esistenza dell'elemento soggettivo, "essendosi il ricorrente limitato a dolersi che non fossero state prese in adeguata considerazione le ipotesi, identiche a quelle del perito di ufficio" prospettate dal CT della difesa, e fossero state acriticamente recepite le conclusioni del CT di controparte"), con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, risulti per ciò solo ostativo tout court, per l'organo disciplinare, ad una nuova analisi fattuale (ad un "accertamento del fatto" in realtà non compiutamente predicabile con riguardo al giudicato penale) delle vicende del processo.

Egli pone, in altri termini, la questione se il vulnus sostanziale arrecato al diritto di difesa dell'imputato, e conseguente ad una cattiva formulazione dei motivi di ricorso per cassazione, possa estendersi, in guisa di effetto ultrattivo in malam partem, anche al giudizio disciplinare - volta che la stessa corte di cassazione abbia riconosciuto, sia pur incidenter tantum, la evidente carenza e la manifesta illogicità della motivazione di una sentenza di condanna.
Motivi della decisione

Il ricorso deve dirsi fondato per quanto di ragione.

Ferma restando l'efficacia del giudicato penale in sede di giudizio disciplinare, è convincimento di questa corte che una attenta e completa valutazione delle vicende processuali, sostanziali e di rito, che hanno visto il C. destinatario di una grave e infamante accusa (meritevole, forse, di più accorto esame nelle ordinarie fasi del processo celebratosi a suo carico) possa e debba rilevare, se non sotto il profilo della integrale rivalutazione dei fatti, quantomeno sotto quello della gravità della sanzione infettagli, sanzione che, alla luce della suddetta disamina, appare, nella sua gravità, del tutto illogica e sicuramente non coerente con la vicenda considerata e valutata nella sua realtà fenomenica.

In tal guisa ed entro tali limiti la sentenza del CNF deve essere cassata, con rinvio per un nuovo esame - sub specie di una più complessa valutazione dei fatti e della conseguente sanzione legittimamente irrogabile - all'organo disciplinare, in altra composizione.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la decisione impugnata e rinvia al Consiglio Nazionale Forense in diversa composizione.

Dichiara interamente compensate le spese del giudizio di cassazione.