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FATTURE INESISTENTI - ONERE DELLA PROVA DELL'AMMINISTRAZIONE - CASS. SENT. N. 5406 DEL 04.04.2012

Svolgimento del processo

01. Con sentenza del 4 aprile 2007 la CTR - Marche ha rigettato gli appelli, principale dell'Agenzia delle entrate e incidentale della soc. GPL, confermando la sentenza della CTP - Ancona che aveva parzialmente annullato l'avviso di rettifica del reddito imponibile per l'anno 1998, notificato il 19 maggio 2003, con riferimento, tra l'altro, ai costi di noleggio di mezzi meccanici, ritenuti inesistenti ai fini delle imposte dirette (Euro 44.931,75) e all'indebita detrazione d'imposta su costi di noleggio ritenuti inesistenti ai fini dell'IVA (Euro 8.986,35).

02. Il giudice d'appello, per quanto qui interessa, ha motivato la sua decisione sostenendo che, come riscontrato dalla G.d.F. e rilevato dal giudice di prime cure, riguardo ai fatturati costi di noleggio era pacifico che l'azienda avesse utilizzato sul lavoro mezzi sostitutivi rispetto a quelli indicati nel contratto di c.d. "nolo a freddo", sicchè non si poteva parlare di costi inesistenti ma solo di costi differenti.

03. Ha aggiunto che l'operato dell'Agenzia territoriale non poteva essere condiviso, perchè l'Ufficio si era limitato a riportare nell'avviso di accertamento i dati esposti nel p.v.c. della G.d.F., senza alcuna attività di analisi e riscontro dei rilievi mossi dalla polizia tributaria alla società contribuente.

04. Propone ricorso per cassazione, affidato a cinque mezzi, l'Agenzia delle entrate; la parte privata resiste con controricorso.

Entrambe le parti di difendono con memorie; l'Avvocatura dello Stato allega, inoltre, rituale istanza di trattazione, ai sensi della L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 26 mod. dal D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, art. 14, comma 1.

Motivi della decisione

05. Con il primo mezzo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 112 c.p.c., e art. 360 c.p.c., n. 4, vizio di extrapetizione atteso che il giudice d'appello, nel confermare l'illegittimità dell'avviso di accertamento, aveva censurato l'operato dell'Agenzia territoriale limitatasi a riportare nell'avviso di accertamento i dati esposti nel p.v.c. della G.d.F., senza alcuna attività di analisi e riscontro dei rilievi ivi mossi. Rileva, su tale autonoma "ratio decidendi", che si tratta di questione formale estranea al giudizio di merito, perchè non introdotta dal ricorso della contribuente.

06. Il rilievo è fondato. Per quanto direttamente emergente dalla sentenza impugnata, può darsi per pacifico, siccome non smentito neppure nel controricorso, che la questione formale, circa la pretesa illegittimità dell'atto impositivo per essersi l'ufficio acriticamente appiattito sulle risultanze di polizia tributaria, non sia ma stata introdotta nel giudizio di merito ad opera della parte contribuente.

07. Con i successivi due mezzi, secondo e terzo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione della normativa sull'IVA (D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 21 e 54) e sulle imposte dirette (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 5, ora art. 109, comma 5), atteso che il giudice d'appello non aveva osservato il principio secondo cui, dinanzi ad elementi indiziari di fatture per operazioni inesistenti, spetta alla parte contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni fatturate e dei costi dedotti.

08. Detti motivi, secondo e terzo, non sono fondati. Il giudice d'appello, richiamando il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, rileva che "le affermazioni dell'Ufficio sono prive dei requisiti di precisione, gravità e concordanza". Orbene, considerato che i costi dei noli sono assistiti da riscontro documentale, deve rilevarsi, con riferimento alla distribuzione dell'onere della prova, che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, qualora sia contestata la deducibilità dei costi documentati da fatture relative ad operazioni asseritamente (in tutto o in parte) inesistenti, l'onere di fornire la prova che l'operazione rappresentata dalla fattura non è stata posta in essere (o almeno non nei termini documentati, e quindi il costo non è stato - in tutto o in parte - sostenuto) incombe sull'Amministrazione finanziaria che adduca la falsità del documento (perciò l'esistenza di un maggior imponibile), e può essere adempiuto, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti (v. Cass. 1023/2008 e 10157/2010).

09. Invero la legge - D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, per le imposte sui redditi, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 sull'IVA - dispone che l'inesistenza di passività o le false indicazioni possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, senza necessità che l'Ufficio fornisca prove "certe". Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma solo per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi dell'art. 2727 c.c. e ss., e art. 2697 c.c., comma 2, (Cass. 15583/2011 e 9784/2010).

10. Nella specie, nel richiamare i "requisiti di precisione, gravità e concordanza", la CTR non si è discostata dagli enunciati principi di diritto.

11. Con il quarto mezzo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice d'appello, "nell'ipotesi in cui l'Ufficio abbia ripreso a tassazione i costi... per il nolo di mezzi meccanici, sostenendo che la società noleggiante non aveva la disponibilità dei mezzi stessi ..., spetta al contribuente, il quale eccepisca che la società noleggiante abbia fornito mezzi sostitutivi, l'onere di provare i fatti si cui si fonda l'eccezione". 12. Il motivo non è fondato, atteso che in nessuna parte della sentenza d'appello è scritto esplicitamente che l'onere probatorio in questione non sia a carico della società contribuente.

13. Con il quinto mezzo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, vizio di insufficiente motivazione, atteso che "la decisione afferma erroneamente la pacificità di un fatto all'evidenza controverso (la sostituzione e l'impiego effettivo degli automezzi), e apoditticamente che il p.v.c. comproverebbe gli assunti delle società contribuente, omettendo di valutare gli analitici rilievi svolti dall'ufficio, senza neppure verificare se dai fogli del p.v.c. e dagli allegati indicati dalla controparte fosse in effetti desumibile la prova di quanto dalla stessa asserito". Il motivo è fondato.

14. La motivazione della sentenza pronunciata in sede di gravame è adeguata se e in quanto il giudice d'appello esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma o della riforma della pronuncia in relazione ai motivi d'impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo risulti appagante e corretto. Deve, viceversa, essere cassata la sentenza d'appello allorquando, come nella specie, la laconicità della motivazione adottata, non consenta in alcun modo di ritenere che, a condivisione o dissenso rispetto al giudizio di primo grado, il giudice di appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione d'infondatezza dei motivi di gravame principale. In sostanza, era necessario che, sia pur sinteticamente, la CTR fornisse, comunque, una risposta specifica alle censure formulate, nell'appello e nelle conclusioni, dall'Agenzia soccombente in secondo grado, potendo risultare solo per questa (minimale) via appagante e corretto il percorso argomentativo eventualmente desumibile attraverso l'integrazione della parte motiva delle sentenze di primo e secondo grado (Cass. 3636/2007).

15. Nulla di tutto ciò è leggibile nella specie, mancando la concreta delibazione dei motivi di censura correlati ad elementi trascurati dal primo giudice i mezzi noleggiati appartenevano alla fallita ditta SCAM, erano rimasti in custodia sin dall'inventario del gennaio 1998 e versavano in stato di abbandono; la Soc. contribuente aveva ammesso che nel periodo aprile/giugno non aveva avuto affatto la disponibilità dei mezzi fatturati; il contratto di nolo a freddo con la ditta COGESUD prevedeva la sostituzione dei macchinari, ma nulla dimostrava che ciò fosse realmente avvenuto da aprile a giugno e che i corrispettivi versati fossero gli stessi; non erano stati rinvenuti documenti comprovanti l'utilizzo di mezzi sostitutivi nel cantiere di (OMISSIS); non erano annottate le spese d'impiego e manutenzione dei mezzi; la parità di prezzi tra mezzi pattuiti e mezzi sostitutivi non era provata ed era contrastata da dati contrattuali; nel contratto non erano menzionati i mezzi che avrebbero dovuto sostituire quelli inizialmente previsti; l'elenco di fatture relative a materiali di consumo non permetteva d'individuare i mezzi destinatari delle spese.

16. Nella specie, la CTR si limita a sintetizzare l'oggetto generico della vertenza e della pronunzia di primo grado, mentre manca finanche graficamente qualsivoglia concreto esame dei dettagliati rilievi di censura; di talchè l'adesione alla decisione di prime cure appare acritica, svincolata dal contenuto del gravame, indefinita e insignificante. Dunque, le poche righe di motivazione rendono la stessa gravemente insufficiente, se non sostanzialmente figurativa.

17. Il ricorso va, quindi, accolto limitatamente al primo e all'ultimo mezzo e la sentenza d'appello va cassata con rinvio, per nuovo esame in relazione ai soli due motivi accolti, alla CTR competente che provvederè anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR - Marche in diversa composizione.