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Art. 51 c.c. - Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente



Il coniuge dell'assente, oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi  e per titolo di successione, può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente.

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Giurisprudenza

Cass., Sez. Lav., massima sent. n. 5988 del 05.11.1988
Fra i diritti dipendenti dalla morte dell'assente, dei quali è ammissibile l'esercizio temporaneo ai sensi dell'art. 50, terzo comma, c.c., rientrano non solo i diritti che incidono sul patrimonio dell'assente ma, attesa la diversità di formulazione di detta norma rispetto all'art. 26 del vecchio codice civile, anche quelli che debbono esser fatti valere verso terzi. Pertanto, la moglie dell'assente titolare di pensione a carico dell'A.G.O., che, in caso di morte del marito, acquisirebbe "iure proprio" il diritto alla pensione di reversibilità, ha diritto - durante l'assenza del coniuge pensionato - ad esigere i ratei della pensione, a titolo di anticipata e provvisoria liquidazione della pensione di reversibilità e nei limiti della quota a lei autonomamente riservata, senza che per ciò sia configurabile alcun eventuale sacrificio degli interessi dell'istituto previdenziale, il quale, in caso di ritorno dell'assente, deve corrispondergli solo la differenza fra l'importo a lui spettante e le somme corrisposte alla moglie, non potendo il pensionato far valere a carico dell'ente alcuna azione o pretesa ulteriore.