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Art. 50 c.p.c. - Riassunzione della causa



Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nell'ordinanza dal giudice e in mancanza in quello di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento o dell'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice.

Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue.

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Giurisprudenza
Cass. massima sent. n. 3695 del 14.03.2001
Costituiscono elementi essenziali dell'atto di riassunzione il riferimento esplicito alla precedente fase processuale e la manifesta volontà di riattivare il giudizio attraverso il ricongiungimento delle due fasi in un unico processo; la mancanza di uno o più dei requisiti di cui all'art. 125 c.p.c. non determina la nullità dell'atto, non comminata da alcuna disposizione di legge, salvo che non determini il mancato raggiungimento dello scopo dell'atto di riassunzione.

Cass. massima sent. n. 2417 del 17.03.1999
La prescrizione di un diritto non corre per tutta la durata del processo, necessaria per farlo valere, ma soltanto se questo è definito con sentenza, mentre, se si estingue, l'atto introduttivo ha soltanto efficacia interruttiva istantanea, e la prescrizione ricomincia a decorrere dalla data di tale atto, non avendo efficacia interruttiva alcuna gli atti processuali successivi compiuti nel processo estinto; invece la riassunzione del processo dinanzi al giudice competente è atto processuale idoneo ad interrompere istantaneamente la prescrizione perché, esprimendo la volontà di far valere il diritto e menzionandone la causa e l'ammontare, è equipollente ad un atto di costituzione in mora.


Cass., massima sent. n. 8806 del 04.04.2008
L'avvenuta assegnazione alla controversia di un nuovo numero di ruolo, a seguito del ritorno del procedimento dinanzi a giudice già dichiaratosi incompetente, non comporta la necessità di una nuova procura "ad litem", atteso che quella relativa all'atto introduttivo del giudizio abilita il difensore anche alla riassunzione davanti al giudice dichiarato competente senza che all'uopo occorra il rilascio di una nuova procura.

Cass. massima sent. n. 5117 del 25.11.1989
A differenza della riassunzione della causa nel giudizio di rinvio, nelle ipotesi di cui all'art. 383 cod. proc. civ., che va fatta con citazione notificata personalmente alla parte a norma dell'art. 392 cod. proc. civ., la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente dalla Corte di Cassazione, a seguito di accoglimento dell'istanza di regolamento di competenza, va fatta a norma dell'art. 170 cod. proc. civ. e dell'art. 125 disp. trans. cod. proc. civ., e cioè mediante notificazione dell'atto di riassunzione al procuratore costituito; ciò perché il regolamento di competenza, pur avendo natura di mezzo d'impugnazione, opera come un semplice incidente del processo di merito, con la conseguenza che il procuratore domiciliatario in quest'ultimo giudizio è legittimato a ricevere la notifica dell'atto di riassunzione dopo la pronuncia della Corte di Cassazione, regolatrice della competenza.