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Art. 35 c.p.c. - Eccezione di compensazione



Quando è opposto in compensazione un credito che è contestato ed eccede la competenza per valore del giudice adito, questi, se la domanda è fondata su titolo non controverso o facilmente accertabile, può decidere su di essa e rimettere le parti al giudice competente per la decisione relativa all'eccezione di compensazione subordinando, quando occorre, l'esecuzione della sentenza alla prestazione di una cauzione; altrimenti provvede a norma dell'articolo precedente.

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Formulario: Scrittura privata con la quale le parti compensano reciprocamente i propri crediti e debiti

Il giorno …, del mese …, dell’anno …, sono comparsi presso …
Il Sig. Tizio, C.F. …, residente in ..., via ...;
e
la Società Alfa, con sede in ....., via ....., in persona del suo legale rappresentante, Dott. ...; 

premessa

- la società Alfa, è creditrice verso la Tizio, per una somma di Euro ... per il seguente motivo …;
- Tizio  è creditore verso la società Alfa per una somma di Euro ....., per il seguente motivo: …;
- le parti, con la presente scrittura privata, intendono compensare i rispettivi crediti e rimuovere così ogni ulteriore reciproca pretesa.

A tal fine

- dichiarano che i rispettivi debiti di cui sopra devono ritenersi estinti per compensazione;
- Si impegnano a rilasciare vicendevolmente quietanza di saldo e a non pretendere nessun’altra prestazione per quanto previsto nel presente atto.

Luogo, data e firma delle parti

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Cenni sulla compensazione

Nel nostro ordinamento esistono tre tipi di compensazione:
Compensazione legale: vertente tra debiti aventi oggetto una somma di denaro o altra quantità di cose fungibili della stessa specie, che siano crediti liquidi (vale a dire determinati o facilmente determinatbili) e esigibili (non soggetti a termine o condizione). La compensazione opera ex lege (senza necessità di pronuncia giudiziale o di accordo).
Compensazione giudiziaria: vertente tra crediti aventi per oggetto una somma di denaro o altra quantità di cose fungibili della stessa specie, esigibili ma non liquidi purché il credito non liquido sia di pronta e facile liquidazione.In questo caso la compensazione deve essere effettuata dall'Autorità Giudiziaria, che appunto liquiderà il credito (o i crediti) non liquido.
Compensazione volontaria: basata su un accordo delle parti.