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Art. 26 c.p.c. - Foro dell'esecuzione forzata


art. 26 c.p.c. - Per l'esecuzione forzata su cose mobili o immobili è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano. Se le cose immobili soggette all'esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si applica l'articolo 21.

Per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore.

Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il giudice del luogo dove l'obbligo deve essere adempiuto.
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Giurisprudenza sull'art. 26 c.p.c.
L'art. 26 c.p.c., ultimo comma, a norma del quale, per l'esecuzione forzata di obbligo di fare e di non fare, la competenza territoriale va determinata alla stregua del luogo dove l'obbligo stesso deve essere adempiuto, cioè del luogo in cui deve svolgersi l'attività materiale necessaria all'adempimento, trova applicazione anche nel caso di obbligo attinente ad un rapporto di lavoro. Pertanto, con riguardo all'esecuzione forzata di una sentenza del giudice del lavoro, che dichiari l'illegittimità del trasferimento di un dipendente e ne ordini la reintegrazione nel posto originariamente occupato, deve affermarsi la competenza per territorio del pretore del luogo nel quale risulta ubicato detto originario posto di lavoro.

Cassazione, massima sentenza n. 2887 del 24.04.1986
L'elezione del domicilio compiuta dal creditore nell'atto di precetto vale ad escludere, in ordine alle opposizioni allo stesso, la competenza sussidiaria del luogo in cui detto atto è stato notificato, sempreché nel luogo del domicilio si trovino - e non sia contestato che si trovino - beni del debitore passibili di esecuzione, secondo la generale previsione dell'art. 26 c.p.c.