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Art. 25 c.p.p. - Effetti delle decisioni della corte di cassazione sulla giurisdizione e sulla competenza

art. 25 c.p.p. - La decisione della corte di cassazione sulla giurisdizione o sulla competenza è vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore.
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Giurisprudenza sull'art. 25 c.p.p.
Cassazione massima ordinanza n. 3423 del 25.10.1991
Qualora la Corte di Cassazione, in sede di ricorso contro l'ordinanza del tribunale del riesame che abbia confermato la misura della custodia in carcere disposta dal G.I.P., riconosca l'incompetenza per territorio del medesimo G.I.P., la dichiarazione di incompetenza e l'individuazione del G.I.P. competente, pur vincolando i G.I.P. interessati, non produce l'effetto definitivo di cui all'art. 25 c.p.p., ma ha la limitata efficacia attribuita dall'art. 22 c.p.p. al provvedimento del G.I.P. cui si sostituisce. Il provvedimento del G.I.P. incompetente conserva inoltre la propria efficacia nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 27 c.p.p.

Cassazione, massima sentenza 14669 del 18.01.2007
In tema di procedimento a carico di minorenni, la competenza a provvedere sulla richiesta di aggravamento della misura cautelare avanzata dal pubblico ministero nei confronti di persona di età minore appartiene al G.i.p. dinanzi al quale è instaurato il giudizio abbreviato, richiesto dall'imputato dopo la notifica del decreto di giudizio immediato.