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AMMISSIONE AL PASSIVO ED ANNULLAMENTO DELLA CARTELLA - CASS. SENT. N. 5494 DEL 05.04.2012

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Milano, con decreto dei 30.10.010, pronunciando nel giudizio di L. Fall., ex art. 98 introdotto da Equitalia Esatri s.p.a. avverso lo stato passivo del Fallimento della T. s.p.a.

(giudizio nel quale si era costituita, aderendo alle conclusioni di Equitalia, anche l'Agenzia delle Entrate) ha respinto la domanda dell'opponente volta ad ottenere l'ammissione, quantomeno con riserva, del credito insinuato - di Euro 635.936,55 al privilegio e di Euro 5,56 al chirografo - portato da cartella esattoriale annullata con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, contro la quale l'ente impositore aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale. li Tribunale ha affermato che, poichè l'Agenzia delle Entrate non aveva provveduto a notificare l'appello al curatore, la sentenza di annullamento era divenuta definitiva nei confronti di quest'ultimo.

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento, affidato atre motivi.

Equitalia Esatri ha depositato controricorso, contenente ricorso incidentale adesivo. Il Fallimento della T. ha resistito con separati controricorsi.

Motivi della decisione

1) Con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia delle Entrate lamenta violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88 e art. 2909 c.c..

Deduce che, alla data in cui è stato pronunciato il decreto impugnato, la questione della legittimità dell'emissione della cartella esattoriale era ancora sub iudice (ed anzi era già stata depositata la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che aveva riformato quella di primo grado), sicchè il Tribunale avrebbe dovuto ammettere il credito con riserva, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88, a nulla rilevando che a curatore non fosse stato notificato l'atto d'appello, in quanto in materia di contenzioso tributario l'efficacia oggettiva della sentenza estende i suoi effetti erga omnes, non potendosi ragionevolmente ritenere che la medesima cartella esattoriale sia contemporaneamente legittima nei confronti del fallito ed illegittima nei confronti della massa dei creditori.

2) Con il primo motivo del ricorso incidentale adesivo, Equitalia Esatri s.p.a. propone analoga censura, rilevando che, poichè il merito della pretesa tributaria era ancora sub iudice, il credito insinuato avrebbe dovuto essere ammesso con riserva allo stato passivo sulla base del ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati nei limiti che di seguito si precisano.

L'assunto dell'Agenzia delle Entrate, secondo cui la sentenza di secondo grado, quand'anche pronunciata nei soli confronti della società fallita, sarebbe opponibile al fallimento, è palesemente errato, non rinvenendosi in materia tributaria alcuna eccezione al disposto dell'art. 2909 c.c. e dovendosi pertanto escludere che la sentenza del giudice tributario emessa nei confronti di un soggetto fallito, allorchè il giudizio sia stato intrapreso prima della dichiarazione di fallimento e sia proseguito fra le parti originarie, faccia stato nei confronti del curatore rimasto estraneo alla lite, attesa la posizione di terzietà che questi assume nel procedimento di verifica - quale portatore dell'interesse della massa alla conservazione del patrimonio fallimentare - sia nei confronti dei creditori concorsuali sia nei confronti del fallito (Cass. nn. 24963/010, 5582/05, 6465/01, 250/96).

La sentenza, tuttavia, non è nè nulla nè inutiliter data, e, pur essendo inopponibile al Fallimento - rispetto al quale costituisce res inter alios acta - potrà produrre i suoi effetti nei confronti del fallito tornato in bonis (Cass. nn. 24963/2010 cit, 14981/06, 6771/02, 8530/01).

I principi appena enunciati operano però in maniera biunivoca: ne consegue che - così come il creditore non può ottenere l'ammissione a passivo sulla base di una sentenza a lui favorevole ma inopponibile alla massa, in quanto resa nei soli confronti del fallito in data successiva alla dichiarazione di insolvenza - il curatore non può respingere la domanda di ammissione, fondata su di un titolo diverso, avvalendosi degli effetti favorevoli al fallito della sentenza di primo grado emessa in un giudizio al quale egli è rimasto estraneo e che, nonostante l'intervenuta dichiarazione di fallimento, è proseguito fra le parti originarie anche in grado d'appello.

Va peraltro ricordato che la mancata formazione del giudicato tributario nei confronti del Fallimento non è di ostacolo all'ammissione al passivo del credito dell'ente impositore: infatti, come correttamente rilevato dalle parti ricorrenti, in base al comb. disp. del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 33 ed D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88, la domanda di insinuazione va proposta dal concessionario (oggi agente della riscossione) avvalendosi esclusivamente dell'estratto del ruolo e, anche qualora il credito risulti contestato dinanzi al giudice tributario o il curatore intenda impugnare la cartella esattoriale, il G.D. non può negarne l'ammissione, ma è tenuto a disporla con riserva, da sciogliersi una volta che sia inutilmente decorso il termine per l'impugnazione, o il giudizio sia definito con decisione irrevocabile o venga dichiarato estinto.

Il Tribunale, pertanto, non poteva respingere la domanda sulla scorta di una sentenza di primo grado che la parte non aveva azionato e che, essendo stata resa in un giudizio al quale il curatore non aveva partecipato, era a questi inopponibile e non avrebbe mai potuto fare stato nei suoi confronti, ma, rilevato che Equitalia aveva prodotto l'estratto del ruolo, avrebbe dovuto limitarsi a delibare - previa verifica della natura concorsuale del credito e della sussistenza dei privilegi richiesti - se l'ammissione andasse o meno disposta con riserva.

L'accoglimento dei motivi sin qui esaminati comporta la cassazione del provvedimento impugnato ed il rinvio della causa, per un nuovo giudizio, al Tribunale di Milano in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto enunciati e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso principale e di quello incidentale adesivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo di entrambi i ricorsi e dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Milano in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.