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Petitum e causa petendi - riparto di guirisdizione - Cass. SU sent. n. 3508 del 07.03.2003

La giurisdizione si determina sulla base alla domanda: ai fini del riparto della giurisdizione tra i giudici ordinario ovvero amministrativo, rileva il cosiddetto "petitum" sostanziale, il quale consiste non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudicante, bensì anche (e soprattutto) in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico di cui essi sono manifestazione e dal quale la domanda viene identificata. E' evidente, quindi, che non bisogna solo tener conto della prospettazione delle parti. Alla luce di quanto sopra, appartiene al giudice ordinario la controversia concernente l'assegnazione di un lavoratore dipendente della Regione alla locale Azienda forestale, trattandosi di atto di esercizio dei poteri direttivi del datore di lavoro attinente ad un rapporto di impiego pubblico contrattualizzato, nella specie successivo alla data del 30 giugno 1998 e quindi sottratto alla disciplina transitoria di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 (Nel caso di specie è stata devoluta alla cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, la controversie relativa alla disciplina del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, ritenendosi che il legislatore abbia inteso concentrare la competenza presso un unico giudice al fine di assicurare l'applicazione di una disciplina tendenzialmente omogenea ai lavoratori pubblici e a quelli privati).

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