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Del comodato - Art. 1803 c.c. - Nozione

Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

Il comodato è essenzialmente gratuito.
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Giurisprudenza
Cass., massima sent. n. 1293 del 29.01.2003
Per il perfezionamento del contratto di comodato, per il quale non è richiesta la forma scritta, essendo sufficiente un comportamento concludente, occorre comunque, avuto riguardo alla natura reale del contratto, la consegna della cosa, la quale non deve tuttavia rivestire forme solenni né avvenire materialmente, potendo anche consistere nel semplice mutamento del titolo della detenzione, ove la cosa sia già detenuta dal comodatario.

Cass., massima sent. n. 1641 del 26.02.1985
In ipotesi di concessione precaria di un immobile finalizzata all'esecuzione di lavori di restauro dello stesso da parte del concessionario - assoggettata alla disciplina dell'art. 1810 cod. civ. - l'esorbitanza del comportamento del concessionario dal titolo, per il rifiuto di restituire l'immobile al concedente che ne fa richiesta, comporta il degrado della posizione di detentore dell'immobile di quel concessionario al livello di terzo attentatore dell'altrui possesso con la conseguenza che il concedente può utilmente invocare la tutela possessoria per essere rimesso nel possesso del bene.


Cass., massima sent. n. 11635 del 21.11.1997
È di competenza del giudice ordinario e non della sezione specializzata agraria la controversia instaurata per il rilascio di un fondo rustico concesso in comodato, poiche' il comodato non può essere qualificato come contratto agrario, anche se ha ad oggetto un fondo rustico, essendo inidoneo per la sua natura essenzialmente precaria a realizzare la funzione tipica dei contratti agrari di consentire con carattere di stabilità la costituzione di una impresa agraria su fondi altrui.