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Art. 5 c.p.c. - Momento determinante della giurisdizione e della competenza



La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.

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Formulario
Vedi formula del Regolamento di Giurisdizione
Vedi formula ddel Regolamento necessario di Competenza

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Giurisprudenza sulla Perpetuatio jurisdictionis

Cass. massima Ordinanza n. 857 del 17.01.2008
L'art. 5 cod. proc. civ., anche nel testo novellato dall'art. 2 della legge 26 novembre 1990, n. 353, che esclude la rilevanza dei mutamenti in corso di causa della legge - oltre che dello stato di fatto - in ordine alla determinazione della competenza, va interpretato in conformità alla sua "ratio", che è quella di favorire, non già di impedire, la "perpetuatio iurisdictionis", sicchè, ove sia stato adito un giudice incompetente al momento della proposizione della domanda, non può l'incompetenza essere dichiarata se quel giudice sia diventato competente in forza di legge entrata in vigore nel corso del giudizio.

Cass., Sezioni Unite, massima sentenza n. 19495 del 16.07.2008
Il principio sancito dall'art. 5 cod. proc. civ., secondo cui i mutamenti di legge intervenuti nel corso del giudizio non assumono rilevanza ai fini della giurisdizione, la quale si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, si riferisce esclusivamente all'effetto abrogativo determinato dal sopravvenire di una nuova legge, e non anche all'effetto di annullamento dipendente dalle pronunce di incostituzionalità che (a norma dell'art. 136 Cost., dell'art. 1 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 e della legge di attuazione 11 marzo 1953, n. 87), impediscono al giudice di tenere conto della norma dichiarata illegittima ai fini della decisione sulla giurisdizione, salvo il giudicato (o il decorso dei termini di prescrizione o decadenza stabiliti per l'esercizio di determinati diritti). Né tale limite contrasta con l'art. 3 Cost., essendo razionale e conforme ad elementari esigenze di stabilità e certezza dei rapporti e delle situazioni giuridiche sostanziali e processuali. Neppure può ritenersi violato l'art. 24 Cost., dovendosi coordinare il diritto di difesa dell'attore con il contrapposto diritto di difesa del convenuto, e l'art. 25 comma 1 Cost., perchè il principio di predeterminazione del giudice ne impone la individuazione prima che sorga la "regiudicanda", essendo consentito solo per economia processuale attribuire rilievo a mutamenti della situazione di diritto che siano idonei a radicare la giurisdizione, di cui il giudice al momento della domanda sia sfornito. Invece, contrasterebbe con l'art. 111 Cost. la vanificazione dell'attività processuale sfociata (come nel caso di specie, in cui sussiste giudicato interno sulla giurisdizione) in una pronuncia irrevocabile.