art. 24 c.p.p. - Il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia a norma dell'articolo 23 comma 1 ovvero per territorio o per connessione, purché, in tali ultime ipotesi, l'incompetenza sia stata eccepita a norma dell'articolo 21 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello.
Negli altri casi il giudice di appello pronuncia nel merito, salvo che si tratti di decisione inappellabile.
_Giurisprudenza sull'art. 24 c.p.p.
Cassazione, massima sentenza n. 7633 del 16.05.2012
Il trasferimento dell'azione civile nel processo penale costituisce fatto che - sia esso qualificato come impeditivo alla prosecuzione del primo processo, ovvero estintivo dello stesso - opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio, perché comporta, a norma dell'art. 75 c.p.p., la rinuncia agli atti del giudizio civile, sempre che si accerti l'identità delle due azioni alla stregua dei comuni canoni di identificazione ("personae", "petitum" e "causa petendi") delle medesime.
Casaszione massima sentenza n. 33435 del 04.05.2006
Il giudice dell'impugnazione, a cui sia stata ritualmente devoluta la questione della competenza territoriale, deve operare il controllo con valutazione "ex ante", riferita cioè alle emergenze di fatto cristallizzate in sede di udienza preliminare o, in mancanza di questa, a quelle acquisite non oltre il termine di cui all'art. 491 c.p.p., primo comma, e non può prendere in esame le eventuali sopravvenienze dibattimentali, poiché la verifica ha ad oggetto la correttezza della soluzione data in ordine ad una questione preliminare che, in quanto tale, non implica il confronto con gli esiti istruttori del dibattimento.