Icone

                               
Formulario è un servizio gratuito. Aiutaci a mantenere aperta la partecipazione a tutti, semplicemente cliccando "Mi piace". A te non costa nulla, per noi vuol dire molto

Art. 24 c.p. - Multa

art. 24 c.p. - La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 50, né superiore a euro 50.000.

Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da euro 50 a euro 25.000.
_
Giurisprudenza sull'art. 24 c.p.
Cassazione, massima sentenza n. 7505 del 02.07.1994
L'art. 24 c.p., secondo comma, è applicabile non solo nei casi in cui il fine di lucro operi come uno dei motivi più o meno remoti del reato, poichè prevede l'aggiunta della pena della multa nei delitti determinati da motivi di lucro, ma altresì quando il suddetto fine operi come motivo unico ed integrativo della fattispecie criminosa (dolo specifico) ovvero come elemento materiale del reato stesso; la contraria soluzione sarebbe in contrasto con la lettera e lo spirito della norma suddetta la quale non distingue tra tali estremi, dovendosi d'altro canto convenire che, a maggior ragione, l'aggiunta della multa trovi giustificazione quando il fine in questione sia elemento connaturato della fattispecie criminosa.