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Art. 194 c.c. - Divisione dei beni della comunione


art. 194 cc - La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l'attivo e il passivo.

Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge.

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Giurisprudenza

Cass., massima sent. n. 9846 del 11.11.1996
La convenzione tra i coniugi, che esprime l'opzione per la cessazione della comunione legale e per il correlativo passaggio alla separazione dei beni, esaurisce in se stessa quell'incidenza sul regime dei rapporti patrimoniali tra i coniugi che la qualifica come convenzione matrimoniale modificativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 163 cod. civ. e la rende come tale soggetta ai requisiti di forma costitutiva di cui all'art. 162 cod. civ. Tale non è, invece, considerabile la convenzione in virtù della quale avviene il passaggio dalla situazione potenziale di divisibilità (conseguente al pregresso scioglimento) all'attualità (derivante dal compimento della divisione) dell'attribuzione a ciascuno dei coniugi dell'esclusiva titolarità di uno o più diritti o cespiti precedentemente comuni. Questa divisione non incide, infatti, su una situazione giuridica di comunione legale speciale (alla quale soltanto è riferibile la disciplina degli artt. 162 e 163 cod. civ.), che non esiste più nel momento in cui viene posta in essere la divisione convenzionale, alla quale, perciò, torna applicabile la disciplina di forma e di sostanza che regola la divisione ordinaria.

Cass., massima sent. n. 13009 del 31.05.2006
In tema di divisione dei beni oggetto della comunione legale fra coniugi, il conguaglio posto a carico di uno dei condividenti inerisce alle operazioni divisionali e non costituisce un capo autonomo della sentenza dichiarativa della divisione. Ne consegue che l'importo del conguaglio diventa definitivo soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza e, pertanto, qualora quello fra i coniugi che ne sia onerato ne offra il pagamento all'altro e questi lo rifiuti, si debbano ritenere insussistenti i presupposti di un'offerta valida agli effetti dell'art. 1206 c.c., in quanto difetta la certezza della somma dovuta.