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RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO

Con la presente pronuncia la Corte di Cassazione, ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza dela Corte d'Appello di Milano, ritenendo che in riferimento alla domanda - proposta nella fase di gravame - di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado impugnata, il giudice di appello opera quale giudice di primo grado, non potendo la suddetta domanda essere formulata in primo grado. Alla luce di ciò, se qualora il giudice dell'impugnazione omette di pronunziarsi sul punto, la parte ha la facoltà alternativa di far valere l'omessa pronunzia con ricorso in cassazione o di riproporre la domanda restitutoria in separato giudizio, senza che la mancata impugnazione della sentenza determini la formazione del giudicat.

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