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CASS. CIV., III SEZ., MASSIMA SENT. N. 4916 DEL 15.04.2000: VIZIO DI MOTIVAZIONE - FACOLTA' DEL GIUDICE DI LEGITTIMITA'

Se la parte, ricorso per cassazione, deduce un vizio di motivazione della sentenza impugnata, tale deduzione conferisce al giudice di legittimità la facoltà di controllo (sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale) delle argomentazioni svolte dal giudice del merito e non non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio. Infatti è esclusivamente al giudice di merito che spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Alla luce di quanto sopra, il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto (tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione) tra le argomentazioni complessivamente adottate.

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