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CASS., S.U., SENT. N. 13045 DEL 27.12.1997: VIZIO DI MOTIVAZIONE - FACOLTA' DEL GIUDICE DI LEGITTIMITA'

Svolgimento del processo

Con decreto 19 novembre 1990, il presidente dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata per la provincia di Bolzano dispose la revoca dell'assegnazione ad A. G. dell'alloggio sito in Bolzano, via Milano 26/F/62, per avere l'assegnatario abbandonato l'abitazione per un periodo di tempo superiore a tre mesi, senza preventiva autorizzazione dell'Istituto, trasferendo altrove la residenza.

A. G. propose opposizione con ricorso al pretore di Bolzano in data 15 dicembre 1990, e contestò di aver abbandonato l'alloggio per un periodo che assumesse rilevanza, secondo la normativa vigente.

L'Istituto si costituì, confermò che A. G. aveva abbandonato l'alloggio e chiese il rigetto dell'opposizione.

Con sentenza 13 aprile 1992, il pretore respinse l'opposizione e condannò l'opponente alla rifusione delle spese processuali.

Giudicando sull'impugnazione, il Tribunale di Bolzano, con sentenza 7 maggio - 5 luglio 1993, in totale riforma, dichiarò illegittimo di decreto di revoca del presidente dell'Istituto, che condannò al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.

Ha proposto ricorso per cassazione l'Istituto; ha resistito con controricorso A. G.. Con ordinanza 22 dicembre 1995, la Sezione prima della Suprema Corte ha rimesso gli atti al primo presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite in vista della decisione sulla questione pregiudiziale di giurisdizione.

Motivi della decisione

1. - Sulla questione pregiudiziale concernente la giurisdizione si è formato il giudicato, essendo stata la questione decisa esplicitamente dal pretore di Bolzano con la ricordata sentenza 13 aprile 1992 e la decisione non risulta impugnata.

Afferma il pretore, nella motivazione, che l'opposizione del destinatario del decreto di revoca dell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica è soggetta, quanto alla giurisdizione, alle comuni regole di riparto, alla stregua della natura sostanziale della posizione fatte valere in giudizio. Quando la revoca non configuri - come normalmente avviene - un atto discrezionale inerente al rapporto pubblicistico di assegnazione, ma si ricolleghi a successive vicende del rapporto locatizio e sia motivata dall'abbandono dell'alloggio e dal trasferimento altrove del locatario, si verte in materia di diritti soggettivi.

Per conseguenza, nella specie, doveva ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario.

Non essendo stata impugnata la decisione, secondo cui l'opposizione introdotta dal G. doveva considerarsi validamente ed efficacemente proposta davanti al pretore, sulla giurisdizione si è formato il giudicato esplicito.

2. Per quanto attiene al merito, non sono fondate le censure di violazione e falsa applicazione dell'art. 11 della legge n. 13 del 1977 della Provincia autonoma di Bolzano, né di omessa e, comunque, insufficiente motivazione sul fatto dell'abbandono ultratrimestrale dell'alloggio.

2.1 Relativamente alla violazione e falsa applicazione dell'art. 11 della legge 23 maggio 1977, n. 13 della Provincia autonoma di Bolzano, la questione è superata dalla sentenza 30 dicembre 1991, n. 505, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, quinto comma, della legge suddetta e dell'art. 46, decimo comma, della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, come sostituito dall'art. 5 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13 citata. Donde l'inapplicabilità - relativamente alla disciplina della impugnazione dei decreti di revoca della assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, emessi dal presidente dell'Istituto - della normativa dettata dall'art. 11 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, che richiama l'art. 46, decimo comma, della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, dichiarato incostituzionale.

2.2 Quanto alla censura di omessa ed insufficiente motivazione, è noto che il controllo della Corte di Cassazione sulla motivazione del giudice del merito non deve tradursi in un riesame del fatto o in una ripetizione del giudizio di fatto. Il giudizio di cassazione non mira a stabilire se gli elementi di prova confermano, in modo sufficiente, l'esistenza dei fatti posti a fondamento della decisione. Muovendo dall'ipotesi dell'esistenza dei fatti, poiché detta esistenza è stata accolta come valida nella sentenza impugnata, il controllo vuole verificare se l'assunzione sia ragionevolmente giustificata dagli argomenti addotti. Il controllo, dunque, non ha per oggetto le prove, ma solo il ragionamento giustificativo. Esso ripercorre l'argomentazione svolta nella motivazione dal giudice del merito a sostegno della decisione assunta e ne valuta la correttezza e la sufficienza.

Nel giudizio di cassazione, quindi, anche sotto il profilo della mancanza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione il riesame nel merito è inammissibile (Cass., Sez. I, 9 maggio 1991, n. 5196). La deduzione del vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, pertanto, non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta esclusivamente di individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le risultanze quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, di dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass., Sez. III, 18 marzo 1995, n. 3205).

D'altra parte, il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sussiste solo quando nel ragionamento del giudice del merito si riscontri il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio; ovvero quando sussista un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (Cass., Sez. Lav., 2 giugno 1995, n. 6189). In altre parole, questo vizio sussiste unicamente quando le argomentazioni del giudice del merito non consentono di ripercorrere l'iter seguito: non certo quando l'apprezzamento dei fatti e delle prove compiuto dal giudice sia diverso da quello preteso dalla parte (Cass., Sez. III, 8 novembre 1966, n. 9744).

Il mancato esame da parte del giudice del merito di elementi contrastanti con quelli posti a fondamento della decisione adottata non integra di per sé un vizio di omessa o insufficiente motivazione, occorrendo che la risultanza processuale attenga a circostanze che, con un giudizio di certezza, e non di mera probabilità, avrebbe potuto indurre ad una decisione diversa da quella adottata (Cass., Sez. II, 23 marzo 1995, n. 3386; Cass., Sez. II, 13 gennaio 1995, n. 381). Affinché il sindacato della Cassazione sul vizio di motivazione non trasmodi in una reiterazione surrettizia del giudizio di merito, non è deducibile la mancata, specifica confutazione di alcuno o di alcuni degli elementi di prova che il ricorrente ritenga a sé favorevole (Cass., Sez. I, 11 luglio 1995, n. 7568).

2.2 Alla luce dei principi esposti la sentenza impugnata si sottrae alle censure.

Per la verità, si legge nella sentenza del Tribunale che l'Istituto non aveva dimostrato che A. G. avesse abbandonato l'alloggio per il periodo richiesto dalla legge. G., infatti, aveva conservato la costante dimora nella casa di Bolzano sino al 28 aprile 1983 e, in tale data, aveva assunto la residenza anagrafica in Monselice, andando ad abitare in un appartamento tenuto in affitto dalla madre della seconda moglie. Ma il trasferimento, peraltro non definitivo, era stato cagionato dal ricovero in ospedale vicino a Monselice per un intervento chirurgico e le successive cure nonché per prestare assistenza alla madre della seconda moglie, ormai ultranovantenne. Nondimeno, egli aveva continuato a soggiornare a Bolzano almeno dieci giorni ogni due mesi, ragion per cui non poteva ritenersi che avesse mai abbandonato l'alloggio per più di tre mesi.

Nell'appartamento - abitato dalla famiglia della figlia fin dalla morte della prima moglie - G. aveva conservato l'arredamento ed a Bolzano aveva mantenuto la sede di erogazione bimestrale della pensione, dove veniva costantemente a riscuoterla, ma soprattutto la sede primaria degli affetti e degli interessi, avendovi vissuto per oltre quarant'anni. Aveva anche richiesto il parere all'Istituto merito alle sue necessità di assentarsi da Bolzano e gli era stato assicurato che la sanzione era prevista solo per l'abbandono dell'alloggio per un periodo superiore ai tre mesi.

La sentenza, dunque, è motivata in modo logicamente corretto e sufficiente. Non si riscontra il contrasto tra le argomentazioni svolte, né il mancato esame dei punti decisivi della controversia. D'altra parte, il ricorrente non indica specificamente fatti, ragioni, circostanze, che assume essere stati trascurati o insufficientemente valutati.

3. - Al rigetto del ricorso, segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Istituto ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida quanto alle spese vive in lire 167.000, oltre lire 3.000.000 per gli onorari.

Così deciso in Roma il 24 ottobre 1997.

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