Di seguito si riporta estratto del DPR n. 396, relativamente al procedimento per il cambiamento di nome e cognome.
Titolo X – Dei cambiamenti e delle modificazioni del nome e del cognome
Art. 84
(Cambiamento del cognome)
1. Chiunque vuole cambiare il cognome od aggiungere al proprio un altro cognome deve farne richiesta al Ministero dell’interno esponendo le ragioni della domanda..
Art. 85
(Presentazione della richiesta)
1. La richiesta è presentata al prefetto della provincia in cui il richiedente ha la sua residenza.
2. Il prefetto assume sollecitamente informazioni sulla domanda e la spedisce al Ministero dell’interno con il parere e con tutti i documenti necessari..
Art. 86
(Affissioni)
1. Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione, il richiedente è autorizzato a fare affiggere all’albo pretorio del comune di nascita e del comune di sua residenza attuale un avviso contenente il sunto della domanda. L’affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla relazione del responsabile fatta in calce all’avviso.
2. Con il decreto con cui si autorizza la pubblicazione, si può prescrivere che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda..
Art. 87
(Opposizione)
1. Chiunque crede di avervi interesse può fare opposizione alla domanda non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell’ultima affissione o notificazione.
2. L’opposizione si propone con atto notificato al Ministro dell’interno.
Art. 88
(Decreto di concessione del Ministro)
1. Il richiedente, al fine della emanazione del decreto di concessione, trascorso il termine di cui all’articolo 87, comma 1, senza che sia stata fatta opposizione, presenta alla prefettura competente per il successivo inoltro al Ministero:
a) un esemplare dell’avviso con la relazione che attesta la eseguita affissione e la sua durata;
b) la prova delle eseguite notificazioni quando queste sono state prescritte.
2. Il Ministro, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.
3. Il decreto di concessione, nei casi in cui vi è stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti.
Art. 89
(Modificazioni del nome o del cognome)
1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome perchè ridicolo o vergognoso o perchè rivela origine naturale, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
2. Nella domanda si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere.
3. In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
Art. 90
(Affissione)
1. Il prefetto, assunte informazioni sulla domanda, se la ritiene meritevole di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente a fare affiggere all’albo pretorio del comune di nascita e di attuale residenza del medesimo richiedente un avviso contenente il sunto della domanda. L’affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla relazione fatta dal responsabile in calce all’avviso.
Art. 91
(Opposizione)
1. Chiunque ne ha interesse può fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell’ultima affissione. L’opposizione si propone con atto notificato al prefetto.
Art. 92
(Decreto di concessione del prefetto)
1. Trascorso il termine di cui all’articolo 87, comma 1, il richiedente presenta al prefetto un esemplare dell’avviso con la relazione attestante l’eseguita affissione e la sua durata.
2. Il prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.
Art. 93
(Esenzione fiscale)
1. In tutti i casi di cambiamento di nomi e cognomi perchè ridicoli o vergognosi o perchè rivelanti origine naturale, le domande e i provvedimenti contemplati in questo capo, le copie relative, gli scritti e i documenti eventualmente prodotti dall’interessato sono esenti da ogni tassa.
Art. 94
(Annotazioni ed altre formalità)
1. I decreti che autorizzano il cambiamento o la modificazione del nome o del cognome devono essere annotati, su richiesta degli interessati, nell’atto di nascita del richiedente, nell’atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome. L’ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, se la nascita o il matrimonio è avvenuto in altro comune, deve dare prontamente avviso del cambiamento o della modifica all’ufficiale dello stato civile del luogo della nascita o del matrimonio, che deve provvedere ad analoga annotazione.
2. Gli effetti dei decreti rimangono sospesi fino all’adempimento delle formalità indicate nel comma 1.
3. Per i membri di una stessa famiglia si può provvedere con unico decreto.
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