Il giuramento [c.c. 2731, 2737] è di due specie:
1) è decisorio quello che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa [c.c. 2660; c.p.c. 233, 345];
2) è suppletorio quello che è deferito d'ufficio dal giudice a una delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto sfornite di prova [c.p.c. 240], ovvero quello che è deferito al fine di stabilire il valore della cosa domandata, se non si può accertarlo altrimenti [c.c. 2739; c.p.c. 241].
Nessun commento:
Posta un commento