Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite [c.c. 4, 599, 1101, 1141, 1142, 1143, 1694, 2697; c.p.c. 116].
Contro le presunzioni sul fondamento delle quali la legge dichiara nulli certi atti o non ammette l'azione in giudizio non può essere data prova contraria, salvo che questa sia consentita dalla legge stessa [c.c. 235, 2954, 2955, 2956, 2960].
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