Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione [c.c. 1168].
Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione [c.c. 1140], non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore [c.c. 1164]. Ciò vale anche per i successori a titolo universale [c.c. 588, 1146].
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