Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali [c.c. 1118].
Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi [c.c. 1103, 1105] quanto nei pesi [c.c. 1104, 1123, 2263; disp. att. c.c. 68] della comunione, è in proporzione delle rispettive quote.
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