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Art. 1988 c.c. - Promessa di pagamento e ricognizione di debito

La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.
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Vedi formula della ricognizione del debito
Vedi formula di promessa di pagamento


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Breve excursus di diritto
E' bene innanzitutto rilevare che la promessa di pagamento e la ricognizione del debito, non costituiscono, secondo consolidata giurisprudenza, autonome fonti dell'obbligazione. Esse sostanzialmente costituiscono una relevatio ab onere probandi, per cui il destinatario della promessa o della ricognizione è esonerato dall'onere di dimostrare l'esistenza del rapporto alla base dei due atti (Cass. sent. 17423/2007).
Da quanto sopra ne segue che la promessa di pagamento non è in grado di costituire nuove obbligazioni, bensì solo di confermare obbligazioni preesistenti. Peraltro, la presunzione di cui all'art. 1988 c.c. (cioè la presunzione fino a prova contraria del rapporto fondamentale alla base della promessa)  costituisce una presunzione legale iuris tantum ed è quindi superabile mediante prova contraria, anche costituita da presunzioni semplici.
Peraltro, le dichiarazioni ricognitive di debito possono assumere anche forma testamentaria ovvero essere inserite in un testamento. In tal caso esse hanno una propria intrinseca autonomia e non costituisconoatti dispositivi di ultime volontà, bensì conservano la propria natura di atti tra vivi con i propri effetti caratteristici, salvo che non siano diretti in via simulata a celare un legato vero e proprio.
Infine, la promessa di pagamento si distingue dalla transazione non perchè la seconda è a titolo oneroso, mentre la prima è a titolo gratuito, bensì perchè la transazione costituisce un contratto con il quale le parti di un processo realizzazano la sua composizione mediante reciproche concessioni. Diversamente la promessa di pagamento è un negozio unilaterale, nel quale la prestazione non assume il ruolo di corrispettivo e non è preordinata alla risoluzione di una lite giurisprudenziale.

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