I contratti generali di riassicurazione relativi a una serie di rapporti assicurativi devono essere provati per iscritto [c.c. 1350, n. 13, 2725].
I rapporti di riassicurazione in esecuzione dei contratti generali e i contratti di riassicurazione per singoli rischi possono essere provati secondo le regole generali [c.c. 2697, 2952].
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