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Art. 1966 c.c. - Capacità a transigere e disponibilità dei diritti

Per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite [c.c. 375, n. 4, 2393].

La transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti [c.c. 320, 2113, 2937].

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