La transazione [c.c. 764] è il contratto [c.c. 1350, n. 12, 2643, n. 13] col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite [c.c. 1966] che può sorgere tra loro [c.c. 1304, 2684, n. 4].
Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti [c.c. 1976].
Nessun commento:
Posta un commento