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Art. 161 c.p.c. - Nullità della sentenza


La nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione.

Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice.

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Giurisprudenza sull'art. 161 c.p.c.
Cass., massima sent. n. sent. n. 5505 del 14.03.2006
L'incertezza sulla identità di colui che sottoscrive la procura di una persona giuridica, pur pregiudicando l'avversario, in quanto gli preclude in radice il controllo sulla sussistenza del potere rappresentativo del soggetto che sta in giudizio in nome e per conto della società, non rientra tra le nullità assolute ma fra quelle relative, le quali, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., sono opponibili soltanto dal destinatario dell'atto, con la prima istanza o difesa successiva.Ne consegue che tale nullità non è eccepibile per la prima volta in appello se il vizio riguardi una procura contestualmente rilasciata sia per il primo grado che per l'appello, senza che con la prima difesa la nullità sia stata opposta. 

Cass., massima sent. n. 1697 del 25.02.1997
La dichiarazione, da parte del giudice, della contumacia della parte non costituita non rappresenta una formalità essenziale e la sua omissione, pertanto, non comporta la nullità del procedimento o della sentenza, quando risulti che il contraddittorio è stato ritualmente costituito nei confronti di detta parte.

Cass., massima sent. n. 15123 del 04.07.2007
Come rivelano sia la stessa previsione alternativa dell'iscrizione ad iniziativa dell'attore o del convenuto, sia il disposto del secondo comma della norma, là dove fa riferimento alla formazione di un unico fascicolo d'ufficio, nel quale devono essere inseriti gli atti processuali, l'art. 168 c.p.c. consente che, in relazione ad una determinata controversia, abbia luogo una sola volta l'iscrizione a ruolo, quale atto con cui si determina la presa di contatto con l'ufficio presso il quale viene incardinata. Ne consegue che, qualora dopo una prima iscrizione a ruolo ne sia seguita una seconda, per non avere la cancelleria del giudice adìto rilevato l'esistenza della prima iscrizione, e la parte che vi ha proceduto, non essendovi stata riunione, sia stata considerata contumace nel procedimento conseguito alla prima iscrizione, si verifica in quest'ultimo procedimento una nullità che si comunica allo svolgimento successivo del procedimento ed alla sentenza, senza che in contrario rilevi che la nullità sia stata provocata dall'omessa attività di controllo del cancelliere, sia stata essa scusabile o meno (posto che una nullità può dipedere anche dal comportamento dell'ufficio) e sia stata o meno indotta in qualche modo da un comportamento di chi abbia proceduto alla prima iscrizione, poiché anche in quest'ultimo caso la nullità è pur sempre da ascrivere alla detta attività del cancelliere.

Cass., massima sent. n. 27428 del 28.12.2009
La cd. inesistenza giuridica o la nullità radicale di un provvedimento avente contenuto decisorio, erroneamente emesso da un giudice carente di potere o dal contenuto abnorme, irriconoscibile come atto processuale di un determinato tipo, può essere fatta valere non con il ricorso per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost., bensì, in ogni tempo, mediante un'azione di accertamento negativo ("actio nullitatis"). Ciò non esclude, tuttavia, che tali vizi possano essere fatti valere tempestivamente con i normali mezzi di impugnazione, ove ricorra l'interesse della parte ad una espressa rimozione dell'atto processuale viziato, anche se materialmente esistente, interesse che coincide con quello del sistema che tende ad espellere dall'ordinamento i provvedimenti processuali errati o abnormi, anche mediante il ricorso nell'interesse della legge, di cui all'art. 363 c.p.c.