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Art. 138 c.p.c. - Notificazione in mani proprie

L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto.

Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.

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Giurisprudenza sull'art. 138 c.p.c.
Cass., massima sent. n. 19218 del 14.09.2007
In tema di notificazioni, nel procedimento disciplinato dagli artt. 138 e 139 c.p.c., che è imperniato sulla consegna diretta della copia dell'atto al destinatario, la consegna della copia a persona la cui presenza in casa sia occasionale (nella specie, a persona che si assumeva "coniuge di fatto" del destinatario e in un luogo diverso da quello ove quest'ultimo aveva il domicilio o la dimora) - pur non richiedendosi che sia legata a lui da rapporto di parentela o di stabile convivenza - non è assistita dalla presunzione di consegna al destinatario stesso e non consente il perfezionamento della notifica, che deve ritenersi quindi nulla, salva la sanabilità di tale nullità con la costituzione in giudizio della parte o con la mancata di deduzione di essa con l'atto di impugnazione.

Cass., massima sent. n. 4785 del 28.02.2007
La notifica di un atto giudiziario ad una persona giuridica, ove venga eseguita a mani proprie del legale rappresentante, deve considerarsi validamente effettuata, in virtù sia del principio della validità della notifica a mani proprie del destinatario, fissato dall'art. 138 c.p.c. in riferimento alle persone fisiche ma estensibile anche alle persone giuridiche, sia del principio di immedesimazione organica tra la società e le persone che la rappresentano, o ne realizzano esecutivamente le finalità.