Il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa [c.p.c. 258; disp. att. c.p.c. 92, 93, 94, 95], purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte [c.p.c. 260, 262] o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti negli articoli 351 e 352 [c.p.c. 351, 352] del Codice di procedura penale [Cost. 13, 14].
Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice può da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell'articolo 116 secondo comma [c.p.c. 115].
Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 [c.p.c. 179].
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