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Art. 105 c.p.c. - Intervento volontario

Art. 105 c.p.c. - Intervento volontario

Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.

Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse.

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Formula: atto di intervento volontario nel rito del lavoro

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Giurisprudenza sull'intervento volontrario


Cass., massima sent. n. 7602 del 30.03.2010
Il terzo chiamato in garanzia impropria dal convenuto in riferimento alla causa principale ha i poteri processuali di un interventore adesivo dipendente e non può - trattandosi di cause diverse e tra loro scindibili - dedurre eccezioni non sollevate dal convenuto nè impugnare autonomamente la sentenza che dichiari quest'ultimo soccombente nei confronti dell'attore. Pertanto, qualora il convenuto non abbia impugnato la pronuncia che abbia affermato la giurisdizione, in tal modo determinando la formazione del giudicato su tale punto, il terzo chiamato in garanzia impropria non può a sua volta impugnare la sentenza per far valere il difetto di giurisdizione del giudice adito relativamente alla causa principale.

Cass., massima sent. n. 1809 del 16.03.1984
Nel giudizio di legittimità non è consentito l'intervento volontario di soggetti che non hanno partecipato alle pregresse fasi del giudizio di merito.

Cass., massima sent. n. 6993 del 25.03.2011
In tema d'impugnazioni, nell'ipotesi di cumulo oggettivo di cause per connessione propria (art. 34, 36 c.p.c.) o per effetto di riunione dei processi ai sensi dell'artt. 40 e 274 c.p.c., il giudice può scegliere tra una pronuncia non definitiva su una singola domanda e una sentenza definitiva parziale. Quest'ultima opzione deve essere resa manifesta da un esplicito provvedimento di separazione o dalla statuizione sulle spese in ordine alla controversia decisa. Invece, nell'ipotesi di cumulo litisconsortile (artt. 103, 105, 106 e 107 c.p.c.), la sentenza che definisca integralmente la controversia in ordine ad uno dei litisconsorti od intervenienti o chiamati in causa deve sempre ritenersi definitiva e contenere una pronuncia sulle spese e un provvedimento di separazione dei restanti giudizi. Nell'ipotesi, infine, di cumulo solo oggettivo di cause tra le stesse parti, che non presentino alcun nesso di dipendenza, subordinazione o pregiudizialità e, conseguentemente, possano dar luogo ad una pronuncia parziale definitiva, è operante la disciplina della scelta tra l'impugnazione immediata e la riserva d'impugnazione differita.

Cass., massima sent. n. 25264 del 16.10.2008
Chi interviene volontariamente in un processo già pendente ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia ormai spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del "thema decidendum"; né tale interpretazione dell'art. 268 cod. proc. civ. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio: infatti l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre - ove sia già intervenuta la relativa preclusione -nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare.