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Giurisprudenza sull'art. 100 c.p.c.
Cass., massima sent. n. 15355 del 28.06.2010
L'interesse
ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica,
ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato
utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento
del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in
previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte,
senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda
in tal modo conseguire.
Cass., massima sent. n. 27151 del 23.12.2009
L'interesse
ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica
ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato
utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento
del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in
previsione della soluzione in via di massima o accademica di una
questione di diritto in vista di situazioni future o meramente
ipotetiche.
Cass., massima sent. n. 28405 del 28.11.2008
L'interesse
ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione guridica ma
anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile
giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del
giudice poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione
di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore senza che siano
ammissibili questioni di interpretazioni di norme, se non in via
incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di
tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto
che la parte in tal modo intende perseguire.
Cass., massima sent. n. 24434 del 23.11.2007
L'interesse
ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 cod.
proc. civ., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni
di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene
della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica
incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va
identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un
fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza
il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un
danno. Da ciò consegue che esso deve avere necessariamente carattere
attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera
prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva
consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale
alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione
di diritto in vista di situazione future o meramente ipotetiche.
Cass., massima sent. n. 6896 del 20.03.2009
L'"exceptio
doli generalis seu praesentis" ha fondamento nella circostanza che
l'attore, nell'avvalersi di un diritto di cui chiede tutela giudiziale,
si renda colpevole di frode, in quanto tace, nella prospettazione della
fattispecie controversa, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale
del diritto fatto valere ed aventi forza modificativa o estintiva del
diritto stesso.
Cass., sez. unite, massima sent. n. 20929 del 30.09.2009
In
tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, l'obbligatorietà dell'azione di
regresso prevista dall'art. 195, comma nono, del d.lgs. 24 febbraio
1998, n. 58 nei confronti del responsabile, comporta, anche in ragione
dell'efficacia che nel relativo giudizio è destinata a spiegare la
sentenza emessa nei confronti della società o dell'ente cui appartiene,
che, anche qualora l'ingiunzione di pagamento sia emessa soltanto nei
confronti della persona giuridica, alla persona fisica autrice della
violazione dev'essere riconosciuta un'autonoma legittimazione "ad
opponendum", che le consenta tanto di proporre separatamente opposizione
quanto di spiegare intervento adesivo autonomo nel giudizio di
opposizione instaurato dalla società o dall'ente, configurandosi in
quest'ultimo caso un litisconsorzio facoltativo, e potendosi nel primo
caso evitare un contrasto di giudicati mediante l'applicazione delle
ordinarie regole in tema di connessione e riunione di procedimenti.
Art. 100 c.p.c.