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VALUTAZIONE DELLE PROVE - LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE - CASS. III SEZ. SENT. N. 14972 DEL 28.06.2006

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 30.10 e il 3.11.1995, Q. F. conveniva in giudizio G. Italia S.p.A. e M. G. innanzi al giudice di Pace di Reggio Calabria esponendo che il (OMISSIS), mentre si trovava alla guida della propria autovettura, Mercedes 250, in località di (OMISSIS), veniva investito dall'autovettura Lancia Thema di proprietà di M.G. e dallo stesso condotta, per non avere il convenuto rispettato il diritto di precedenza dell'attore.

Si costituiva la G. Italia S.p.A., mentre il M. rimaneva contumace.

Il Giudice di Pace rigettava la domanda attrice. Avverso tale sentenza proponeva appello il Q. ed il Tribunale di Reggio Calabria lo rigettava, confermando la sentenza del Giudice di Pace.

Proponeva ricorso per Cassazione Q. con due motivi.

Resisteva con controricorso G. Italia.

Depositavano memorie Q. e G..

Motivi della decisione

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3); 2) Omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5); Il ricorrente assume che l'affermazione del Tribunale che i riscontri sono stati piuttosto generici in ordine all'accadimento del fatto, appare gratuita e formulata in violazione della norma in materia di valutazione delle prove.

In particolare non sarebbero state valutate bene sia le prove testimoniali, sia l'interrogatorio (libero) dell'attore, sia le prove documentali, relative alla denuncia di sinistro ed alla C.T.U..

Si osserva al riguardo che la valutazione delle prove, e con essa il controllo sulla loro attendibilità e concludenza, e la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, sono rimesse al giudice del merito e sono sindacabili in cassazione solo sotto il profilo della adeguata e congrua motivazione che sostiene la scelta nell'attribuire valore probatorio ad un elemento emergente dall'istruttoria piuttosto che ad un altro. In particolare, ai fini di una corretta decisione adeguatamente motivata, il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti; è invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass., 7.12.2004, n. 22985).

Si osserva, precisamente, che in tema di valutazione delle prove, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, nel senso che (fuori dai casi di prova legale) esse, anche se hanno carattere indiziario, sono tutte liberamente valutabili dal giudice di merito per essere poste a fondamento del suo convincimento, del quale il giudice deve dare conto con motivazione il cui unico requisito è l'immunità da vizi logici (Cass., 12.1.2006, n. 413).

Il motivo va quindi rigettato.

Anche il secondo motivo dedotto dal ricorrente, relativo al vizio di omessa motivazione di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, deve essere rigettato, perchè esso non sussiste.

Il S.C., infatti, ha statuito che il vizio di omessa od insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi; non può, invece, essere prospettato con censure che investano - senza indicare dati obiettivi acquisiti alla causa di cui sia mancata la valutazione - la ricostruzione della fattispecie concreta operata mediante il coordinamento dei vari elementi probatori (Cass., 21.1.1995, n. 685; Cass., 4.6.2001, n. 7476).

Anche il secondo motivo va rigettato.

Il ricorrente è condannato alle spese del giudizio, che sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione in favore della G. Italia S.p.A. liquidate in Euro 1.400,00 di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 23 maggio 2006.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2006

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