TRIBUNALE DI _________________
Citazione testimoniale
Su richiesta dell’Avv. ___________________, difensore della sig.ra __________________, nella causa n. ___/___ RGAC, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all’ufficio unico notifiche e protesti presso il Tribunale di _______
ho intimato
alla Sig.ra _____________, residente in __________________, Via ________________ n. ____ a comparire dinanzi al Giudice Istruttore del Tribunale Civile di ___________, dott.________________, per l’udienza del ________________ ore di rito, per ivi essere intesa quale teste nella causa promossa dall’attrice sig.ra _________________ contro il sig. ____________ , avente ad oggetto _______________________.
Si avverte che in caso di mancata comparizione all’udienza sopra indicata senza giustificato motivo si procederà ad accompagnamento coattivo e che il giudice potrà altresì condannare il teste al pagamento di una pena pecuniaria di compresa tra euro 100,00 ed euro 1000,00.
Quanto sopra ho eseguito mediante consegna di copia della presente intimazione a mezzo del servizio postale.
(luogo e data)
L’Ufficiale Giudiziario
___
Note
Ai sensi dell'art. 103 disp. att. c.c., l'intimazione testimoniale deve essere fatta ai testimoni almeno sette giorni prima dell'udienza in cui sono chiamati a comparire.
Con l'autorizzazione del giudice il termine può essere ridotto nei casi d'urgenza.
L'intimazione a cura del difensore deve poi contenere:
1) l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell'ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;
2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;
3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;
4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 curo e non superiore a 1.000 euro (2).
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Note
Ai sensi dell'art. 103 disp. att. c.c., l'intimazione testimoniale deve essere fatta ai testimoni almeno sette giorni prima dell'udienza in cui sono chiamati a comparire.
Con l'autorizzazione del giudice il termine può essere ridotto nei casi d'urgenza.
L'intimazione a cura del difensore deve poi contenere:
1) l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell'ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;
2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;
3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;
4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 curo e non superiore a 1.000 euro (2).
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