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Art. 1372 c.c. - Efficacia del contratto

art. 1372 c.c. - I. Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.

II. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.

Giurisprudenza sull'art. 1372 c.c.
Il giudice, adito con contrapposte domande di risoluzione per inadempimento del medesimo contratto, può accogliere l'una e rigettare l'altra, ma non anche respingere entrambe e dichiarare l'intervenuta risoluzione consensuale del rapporto, implicando ciò una violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, mediante una regolamentazione del rapporto stesso difforme da quella perseguita dalle parti.
Sez. U., sent. n. 329 del 15.01.1983

La previsione del contratto collettivo nazionale per gli addetti alla sistemazione idraulico-forestale, integrato da quello dei dipendenti regionali, relativa al riconoscimento del rimborso delle spese sostenute per processi penali soltanto per i quadri e non anche per gli operai non può essere estesa a questi ultimi in osservanza del principio costituzionale di eguaglianza, in virtù dei principi generali espressi dalla giurisprudenza costituzionale: infatti, come la norma legislativa di privilegio non può essere indicata quale termine di raffronto onde ottenere una sentenza costituzionale additiva che ne estenda l'applicazione, così l'art. 3 Cost. non comporta un'interpretazione del contratto collettivo di lavoro, che estenda la clausola di privilegio.
Sez. lavoro, sent. n. 13299 del 07-06-2006

In tema di rapporti contrattuali di tipo associativo - nella specie, associazione in partecipazione - lo scioglimento del rapporto stesso implica il venir meno della funzione economico - giuridica del sottostante negozio, ma non postula necessariamente l'immediata e definitiva estinzione di ogni effetto del contratto e di ogni vincolo da esso derivante, dovendosi, il più delle volte, procedere ad una serie ulteriore di attività di carattere liquidatorio, il cui svolgimento continua ad essere disciplinato dalle regole proprie di quel rapporto (sia pure, ormai, nella diversa prospettiva della liquidazione e nei limiti di compatibilità con essa), con la conseguenza che, anche in tale fase, si protraggono gli effetti sia del contratto onde il rapporto associativo ebbe a generarsi, sia dei conseguenti vincoli intersoggettivi.
Sez. I, sent. n. 3156 del 04-03-2003

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