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Negoziazione assistita: cosa accade se il convenuto eccepisce la mancata esecuzione della procedura e poi non vi aderisce?

 Tribunale Terni, 02/08/2023, n.569

Sentenza

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione


L'attore (omissis) iscritto a Federcaccia di Terni, sottoscriveva attraverso il (omissis) polizza assicurativa con la compagni (omissis) una polizza infortuni lesioni alla persona, al fine di essere indennizzato per ogni sinistro subito durante l'esercizio dell'attività sportiva correlata al tesseramento di cui sopra per cui al signor veniva rilasciata copia delle condizioni di polizza da parte dell'associazione di appartenenza. Asserisce l'attore che in data 30.01.2016, alle ore 11,00 circa, in agro di Narni, mentre era impegnato nell'attività venatoria, cadeva sul lato destro del corpo, urtando mano, braccio e spalla destra, procurandosi lesioni personali; veniva immediatamente trasportato, in quanto impossibilitato alla guida, presso la propria abitazione ove consultato il proprio medico, assumeva antidolorifici ma, stante l'aggravarsi della sintomatologia dolorosa ricorreva alle cure del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Terni, ove veniva sottoposto a visita ed esami strumentali, con diagnosi di "trauma contusivo spalla destra con sospetta lesione della cuffia dei rotatori, contusione primo dito della mano destra", prognosi di 15 gg.


in ragione della polizza indennizzo danni sottoscritta con l'associazione l'attore effettuava denuncia del sinistro, depositando la documentazione presso l'associazione Federcaccia di zona che attraverso la (omissis) S.p.A., a sua volta la inoltrava alla assicurazione che effettivamente (omissis) copriva il danno all'epoca; il numero di sinistro assegnato era (omissis); la corresponsione dell'indennizzo veniva richiesta ai sensi dell'art.2 e seguenti del contratto di polizza, sia per quanto riguarda l'invalidità permanente, sia per quanto riguarda la diaria di ricovero/gesso espressamente prevista all'art. 9; a seguito di controlli periodici lo specialista in ortopedia consultato dava indicazione di sottoporre il signor (omissis) ad intervento chirurgico alla spalla dx , operazione eseguita il 31.3.2016, con correlato ricovero . Gli esiti dell'intervento chirurgico e la relativa convalescenza protraevano la malattia sino al 1.7.2016 quando il sig. (omissis) veniva dichiarato guarito con postumi da valutare in sede medico-legale. Tuttavia l'obbligato al risarcimento non provvedeva al pagamento. In data 24.1.2018 a distanza di quasi due anni dal sinistro, le (omissis) S.r.l., intervenuta in luogo della (omissis) S.p.A., quale impresa avente in gestione il sinistro per conto della dichiarava che il sinistro non era indennizzabile a causa di pregressa patologia degenerativa diffusa della spalla destra, non indennizzabile ex art.2 II c. del contratto assicurativo: "è considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna (unica e diretta) che produca lesioni fisiche obbiettivamente constatabili ... ". Infatti il perito assicurativo Dott (omissis) pur rinvenendo "nesso di causa tra l'infortuni o denunciato ed il trauma riportato", riteneva che, stante I a presenza di precedenti degenerazioni artrosiche alla spalla destra del signor non si può dare esito ad indennizzo per Ie menomazioni della spalla destra, che non riconoscono origine traumatica". Tale perizia veniva contestata ma non si giungeva ad alcun accordo. Nelle (omissis) in marzo del 2018, diventava (omissis) S.p.A.. L'attore dava incarico a proprio medico-legale di redigere perizia sui postumi con esito di valutazione della inabilità temporanea assoluta di 30 gg, parziale al 75% di 30 gg., al 50% di 30 gg., al 25% di 15 gg, invalidità permanente comportante una riduzione della capacità lavorativa generica del 30%, ed una riduzione della capacità lavorativa specifica del 60%.


Il perito chiariva che l'invalidità permanente, di sicuro riportata dal paziente, sarebbe stata determinata in ragione del differenziale, stante una sintomatologia pregressa non traumatica.


L'Attore obietta che: - nell'art.2 del contratto "Oggetto dell'Assicurazione" non si rinviene la dicitura l'unica e diretta" riferita alla causa del trauma, espressione citata dalla Compagnia nella nota del 24.1.2018 (cfr doc.14) a sostegno del diniego al risarcimento; il motivo addotto per escludere l'indennizzo è di per sé inesistente, e per l'effetto illecito ed illegittimo il diniego; vi è responsabilità propria da mala gestio in capo alla Compagnia; - nell'art.5 del contratto (cfr doc.3) "Criteri di indennizzabilità", nel momento in cui si Iegge " ... se al momento dell'infortunio non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana", la clausola è inapplicabile e nulla se recepita nella sua accezione assoluta; la Compagnia nel momento in cui ha deciso di non indennizzare il proprio cliente ha agito nuovamente in violazione degli artt.1175 e 1375 c.c. rileva che l'assicurazione avrebbe dovuto pretendere, all'epoca della sottoscrizione, una visita specialistica che escludesse dal novero della casistica assicurabile, anche le semplici infiammazioni o fenomeni degenerativi dovuti all'invecchiamento, e ciò ancor prima di percepire il premio assicurativo.


Asserisce dunque l'attore che preso atto che l'assicurato ha denunciato il sinistro e che è stato accertato il nesso causale tra l'evento ed il trauma, al signor. (omissis) andrà riconosciuto il pagamento dell'indennizzo, in ragione dell'invalidità permanente residuale al trauma subito, nonché il pagamento di ogni correlata indennità nei termini di polizza. Peraltro il dr (omissis) consulente di parte, ha scritto quanto segue nell'elaborato in atti: "a) è fuori discussione che la spalla in oggetto fosse affetta da una patologia degenerativa (non di tipo traumatico), come oggettivato anche dalla RX eseguita in data 8 marzo 2016 b) ritengo altresì che sia plausibile pensare che l'articolazione stessa avesse un buon livello di efficienza, tanto da permettere di imbracciare e sostenere un facile (peso medio 3,5 chili circa) e soprattutto di reggere agli impatti generati dal rinculo c) altrettanto importante, a mio avviso, è che l'articolazione è stata danneggiata da un trauma diretto, e non da un uso forzato (tipo arrampicarsi su di un albero o sforzi simili) d) infine ritengo che la gravità del trauma sia avvalorata dalla decisione presa dal Paziente di sottoporsi a trattamento chirurgico, scelta senz'altro impegnativa che non viene fatta a cuor leggero". Concludeva pertanto chiedendo risarcimento da valutarsi in via equitativa, e comunque nella misura non inferiore ad Euro 5.000,00, per omesso rispetto degli obblighi contrattuali, nonché al pagamento dell'indennizzo in favore del signor in virtù di polizza assicurativa infortuni, nella misura di Euro 15.000,00, o comunque somma diversa, maggiore o minore, che dovesse ritenersi di giustizia, oltre Euro 305,00 a titolo di spese per redazione perizia di parte, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino al saldo effettivo. In ogni caso, condannare la convenuta al pagamento di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.


Si costituiva (omissis) spa assumendo che allo stato la domanda fosse improcedibile per mancanza del procedimento della negoziazione assistita, non essendo stata esperita nonostante fosse obbligatoria atteso che la domanda di pagamento non superasse i cinquantamila euro. Contestava la domanda nel merito e concludeva "voglia il Tribunale di Temi, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, preliminarmente dichiarare improcedibile la domanda per mancanza di esperimento del procedimento di negoziazione assistita; nel merito, rigettare la domanda attrice per mancanza dei presupposti di legge e/o per mancanza di prova. Con vittoria di spese e competenze.".


Alla udienza di comparizione il Giudice assegnava termini per il compimento della negoziazione assistita; alla udienza del 4 .10 .19 l'avv. (omissis) rilevava di aver inviato l'invito alla negoziazione assistita in data 08.02.2019 ma che non era pervenuta dalla controparte nessuna comunicazione in merito, pertanto chiedeva che al termine del giudizio venisse valutato il comportamento della controparte, volto unicamente a procrastinare i tempi del giudizio. Il giudice concedeva termini ex art. 183 cpc e all'esito delle richieste nominava CTU chiedendo che rispondesse a quanto segue: "se è possibile in base ai documenti versati in giudizio da entrambe le parti, se le lesioni di cui si duole la parte attrice siano in rapporto causale con il sinistro descritto dalla parte attrice oppure se esse siano da ricondurre a degenerazioni precedenti" ; accerti il C.T.U., a seguito di riscontro medico legale, o visivamente (anche attraverso le certificazioni cliniche di altri operatori), descrivendo (e se necessario fotografando) escoriazioni, ferite, tumefazioni, ecchimosi, ematomi, cicatrici, alterazioni posturali, ecc. (omissis) a) Ia natura e l'entità delle lesioni subite dalla parte perizianda in rapporto causale con l'evento per cui è causa; b) la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, precisando quali attività della vita quotidiana siano state precluse o limitate; c) se residuino postumi permanenti precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica globale (danno biologico), tenendo conto dell'eventuale maggior usura lavorativa; nell'ipotesi di non cogente applicazione della "Tabella delle menomazioni" (richiamata dall'art. 139 Codice delle Assicurazioni private), indichi i criteri di determinazione del danno biologico e la tabella di valutazione medico legale di riferimento (baréme);


determini, infine, il consequenziale grado di sofferenza psicofisica, in una scala da 1 a 5; d) la necessità e la congruità delle spese mediche occorse e documentate, la necessità di eventuali spese mediche future."


Il CTU Prof. (omissis) ha concluso nel senso che la pregressa patologia degenerativa a carico della spalla oggetto dell'infortunio "non consente di riconoscere alcun indennizzo in termini di invalidità permanente. È possibile, invece indennizzare il periodo di inabilità temporanea totale e parziale, riferito naturalmente alla sola contusione della spalla destra, che sulla base delle certificazioni mediche prodotte, lo scrivente ritiene opportuno quantificare in un periodo di 30 (trenta) giorni di inabilità temporanea totale, seguito da un periodo di 30 (trenta) giorni di inabilità temporanea parziale al 50%. Nel fascicolo di parte attrice non sono presenti documentate spese mediche."


In risposta alla contestazione del CTP di parte attrice Dott (omissis), il qual e insisteva per la valutazione residua del danno permanente il Pro ibadi.va "Non sono residuati postumi permanenti come conseguenza diretta ed esclusiva della contusione della spalla destra. Dalla risonanza magnetica non emergono elementi a carico delle strutture muscolo-tendinee della cuffia dei rotatori che possano mettersi in relazione causale con la contusione della spalla destra.".


Alla udienza del 9.4.21 il giudice invitava i procuratori delle parti ad attivarsi al fine di trovare un componimento transattivo della controversia ma alla successiva udienza del 25 .6.21 le parti non raggiungevano alcun accordo.


L'attore chiedeva la sostituzione del CTU che il giudice non riteneva di concedere e la causa veniva trattenuta in decisione coi termini per note, ove le parti insistevano nelle rispettive posizioni.


***********


La domanda si presenta come parzialmente accoglibile da un lato, mentre merita censura il comportamento processuale della società convenuta.


In primo luogo, priva di pregio è da considerarsi l'eccezione di parte convenuta relativa alla mancata esecuzione della negoziazione assistita, in quanto, al di là di ogni valutazione sulla obbligatorietà della medesima, il giudice ha ordinato di invitare parte convenuta alla stipulazione della convenzione di negoziazione e all'invito correttamente inviato dall'attore parte convenuta non ha fornito risposta, con ciò indicando il proprio sostanziale disinteresse all'effettivo compimento della negoziazione e riportando l'eccezion e formalizzata a una semplice strategia difensiva.


Anche ogni valutazione sulle circostanze di accadimento dell'infortunio e della denuncia del sinistro, in assenza di specifica contestazione, deve ricondursi alla ricostruzione effettuata da parte attrice che sarà di conseguenza ritenuta attendibile e correttamente denunciata a termini di polizza.


La persistente conflittualità, che non è stata superata sebbene vi sia stato sul punto specifico invito alla conciliazione del giudice precedentemente investito della decisione, va ricondotta esclusivamente alla valutazione della invalidità permanente.


Non vi è dubbio che il sinistro abbia interessato la spalla destra e che tale articolazione presentasse già nella documentazione di parte attrice (RMN dell'8.3.16) una patologia degenerativa non riconducibile in sé all'incidente.


Non è tuttavia in sé bloccante della valutazione di eventuale danno residuo ulteriore tale degenerazione da ricondurre presumibilmente all'età dell'attore. Né dalla documentazione contrattuale prodotta viene rilevata l'esistenza della clausola limitati va della "conseguenza diretta ed esclusi va" cui fa riferimento il CTU Prof. (omissis). Di fatto tale dizione specifica non risulta presente nella documentazione depositata da parte attrice né risulta deposito di documentazione contraria da parte della assicurazione convenuta.


Il CTU quindi -trascurando le valutazioni di natura squisitamente giuridica che ovviamente non rientrano nella competenza del consulente medico- ha fornito una valutazione che, sfrondata dei riferimenti contrattuali, non consente di valutare come accertato ed esistente il danno residuo ulteriore.


Ha infatti affermato in sede di risposta alle osservazioni del CTU Dott. (omissis) "se il sig. (omissis) avesse avuto un'impanante patologia degenerativa a carico della spalla destra, le lesioni prodotte dal trauma sarebbero guarite senza lasci are postumi permanenti".


Ancora, in sede di convocazione del giudice per precisare ulteriormente sulla base delle obiezioni di parte attrice ha depositato manufatto in cui letteralmente afferma "Dalla risonanza magnetica non emergono elementi a carico delle strutture muscolo-tendinee della cuffia dei rotatori che possano mettersi in relazione causale con la contusione della spalla destra.".


Quindi il CTU nega, analizzando esclusivamente sotto il profilo medico la RMN, che vi sia relazione causale tra la contusione rilevata a seguito della caduta e la situazione della cuffia dei rotatori.


Non costituendo ciò una valutazione di natura giuridica, il giudice non può che rimettersi alla valutazione del CTU.


Conferma invece il medesimo CTU quanto già riportato sulla inabilità temporanea totale e parziale, indicando un periodo di 30 (trenta) giorni di inabilità temporanea totale, seguito da un periodo di 30 (trenta) giorni di inabilità temporanea parziale al 50%.


Entro tali termini deve ritenersi raggiunto l'accertamento giudiziale.


Ciò posto, risulta evidente che la assicurazione fosse tenuta quantomeno al pagamento al netto delle franchigie delle somme derivanti a titolo di polizza dai periodi di invalidità totale e parziale come indicati dal CTU (30+30) che, valutati sulla base della convenzione sarebbero stati pari ad una cifra di almeno € 1950 oltre spese vive indicate in € 305,00; tale cifra costituirà la determinazione della indennità dovuta dall'assicurazione.


Appare inoltre corretta la liquidazione di una ulteriore somma ex art. 96 cpc 3° comma in sede di condanna alle spese a titolo risarcitorio, stabilita equitativamente in euro 5.000,00 vista la condotta della convenuta con riferimento alla mancata adesione alla negoziazione assistita pur oggetto di specifica eccezione dalla medesima proposta.


Da quanto sopra discende la condanna alle spese della convenuta, che vengono liquidate alla procuratrice antistataria nei valori minimi stante il parziale accoglimento della domanda proposta.


Ciò premesso,


PQM


Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così


dispone:


Condanna (omissis) SPA in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento dell'indennizzo in favore del signor (omissis) in virtù di polizza assicurativa infortuni, nella misura di Euro 1.950,00 oltre euro 305 ,00 a titolo di spese per redazione CTP oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino al saldo effettivo.


Condanna inoltre la società convenuta a corrispondere all'attore la somma di euro 5.000,00 ( cinquemila) a titolo di determinazione equitativa del risarcimento del danno ex art. 96 3° comma.


Condanna altresì la parte convenuta (omissis) S.p.A. in persona del legale rapp.te p.t. a rimborsare al procuratore antistatario di parte attrice Avv. le spese di lite, che si liquidano come in motivazione nei valori minimi dello scaglione entro cui è situata la domanda in € 264 per spese, compenso € 2.540,00 rimborso forfettario 381,00 cap 116,84 iva 668,32 per un totale di€ 3.706,16 oltre spese successive.


Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU.


Si comunichi.


Terni, 2 agosto 2023

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