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Come si perfeziona il procedimento notificatorio del ricorso per cassazione

I Giudici di legittimità ribadiscono che «la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ex art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio».
Pertanto, prosegue il Collegio, «l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ex art. 372, comma 2, c.p.c.».
Laddove però, conclude la Corte, non venga prodotto l’avviso di ricevimento, e non vi sia stata alcuna attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione deve considerarsi inammissibile, in quanto, oltre a non essere consentita la concessione di un termine per il deposito, non ricorrono neppure i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.
Nella fattispecie, mancando la costituzione dell’intimato, la produzione della cartolina e un’eventuale richiesta di rimessione in termini, la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile.

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 26646/19; depositata il 18 ottobre)

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