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Notifica telematica impossibile, molte P.A. non comunicano la pec

Per moltissime altre amministrazioni, comunali e non, non è possibile notificare telematicamente un atto giudiziario. A distanza di dieci anni esatti dall'avvio del processo civile telematico, questa situazione paradossale è la conseguenza della consueta schizofrenia legislativa e della altrettanto consueta regola italica per cui ciò che vale per i privati non vale per lo Stato.

È accaduto, infatti, che il c.d. Registro IPA, nel quale sono inseriti tutti gli indirizzi di posta elettronica certificata delle pubbliche amministrazioni, non è più tra i pubblici elenchi dai quali estrarre gli indirizzi pec da utilizzare per le notificazioni e comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale.

Più esattamente, l'articolo 16 comma 8 del Dl 29 novembre 2008 n. 185 prevedeva che tutte le amministrazioni pubbliche istituissero una casella di posta elettronica certificata e ne dessero comunicazione al Centro Nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Dando attuazione alla norma sopra richiamata, tutti questi indirizzi erano stati pubblicati in un apposito elenco consultabile telematicamente, l'IPA appunto. Quel registro, poi, era stato equiparato agli elenchi pubblici dai quali poter acquisire gli indirizzi pec validi per le notifiche telematiche (art. 16 ter Dl. n. 179/2012). Senonché questa disposizione è stata modificata dall'art. 45 bis comma 2 lettera a) numero 1) del Dl n. 90/2014, enfaticamente intitolato “misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, ed il registro IPA, che prima era espressamente contemplato, non è stato più richiamato dalla norma novellata.

Dunque, ai fini suddetti (notifica telematica di un atto ad una amministrazione pubblica) non qualunque indirizzo pec potrà utilizzarsi, ma solo quelli inseriti in un apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, al quale gli enti avrebbero dovuto comunicarli entro il 30 novembre 2014. Accedendo al Registro delle P.A. tenuto dal Ministro della Giustizia si scopre però che non tutte le Pubbliche Amministrazioni hanno comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Così, effettuando una ricerca si apprende, ad esempio, che solo uno sparuto numero di aziende ospedaliere è nell'elenco, oppure che vi sono comuni abitati da poche anime ma non città metropolitane. La incompletezza di questo elenco non è priva di conseguenze. Con una nota del 21 giugno 2016, la Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio I – Affari Civili Interni ha chiarito che il Registro IPA non può più essere considerato pubblico elenco al fine di notificare a mezzo pec alla pubblica amministrazione.

Dunque, se una certa amministrazione non si è preoccupata di comunicare al Ministero l'indirizzo valido ai fini delle notifiche telematiche, a questa gli atti giudiziari dovranno essere notificati in maniera “analogica”, ossia in formato cartaceo ed a mezzo dell'ufficiale giudiziario.
Si tratta dell'ennesimo esempio di come in questo paese ad essere fuorilegge è innanzitutto lo Stato in tutte le sue articolazioni; quello stesso Stato che vessa professionisti ed imprese imponendogli di adeguare gli studi e le aziende ad ogni genere di “innovazione” senza preoccuparsi – però – di assicurare servizi pubblici realmente efficienti e spesso – come nel caso specifico – complicando il compimento di atti che in teoria – ma solo in teoria – vorrebbe semplificare.

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