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Sentenze art. 186 ter cpc ordinanza ingiunzione

Di seguito rassegna di giurisprudenza e sentenze sull'istanza di ingiunzione

Cassazione Sezioni Unite, Ordinanza n. 26937 del 02/12/2013

L'ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., ancorché recante una pronuncia sulla giurisdizione, non può considerarsi come decisione sul merito, essendo soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178, primo comma, cod. proc. civ., sicché non preclude la proponibilità del regolamento di giurisdizione.

Cassazione Sezioni Unite, Sentenza n. 1820 del 29/01/2007
La disciplina contenuta nell'art. 186 ter c.p.c., con riferimento all'ordinanza-ingiunzione di pagamento o di consegna in corso di causa, non contempla l'apertura di una fase autonoma di opposizione, svincolata dal giudizio di merito pendente nel quale è stata emessa, né la sua definitività con gli effetti del giudicato in caso di omessa opposizione, prevedendo piuttosto che il processo debba proseguire regolarmente, affinché la condanna provvisoria venga revocata, modificata o confermata dalla sentenza conclusiva, dalla quale è necessariamente destinata ad essere sostituita o assorbita. Infatti, detto provvedimento anticipatorio è assoggettato al regime delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178, primo comma, c.p.c., e, come tale, è inidoneo ad assumere contenuto decisorio e ad incidere con l'autorità del giudicato su posizioni di diritto sostanziale. Di conseguenza, poiché gli eventuali vizi di tale ordinanza devono essere fatti valere nel giudizio di merito nel corso del quale viene adottata, la costituzione in giudizio del contumace a seguito dell'avvenuta notificazione dell'ordinanza medesima nei suoi confronti deve intendersi necessariamente come accettazione del contraddittorio in ordine alla controversia nel suo complesso. (Nella specie, la S.C. ha enunciato il riportato principio rigettando il motivo proposto da una società straniera che aveva eccepito l'inesistenza della notificazione della citazione per mancata sua traduzione nella lingua tedesca, invece da ritenersi meramente nulla sulla scorta della Convenzione tra l'Italia e l'Austria conclusa a Vienna il 30 giugno 1975, e che aveva sostenuto di essersi costituita in giudizio al solo scopo di contrastare l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa nei suoi riguardi al fine di ottenerne la revoca, senza però che tale costituzione potesse implicare l'accettazione del contraddittorio sulla domanda complessiva dedotta con lo stesso atto di citazione).

Cassazione Sezioni Unite, Ordinanza n. 22245 del 17/10/2006

L'ordinanza ingiunzione emessa dal giudice istruttore ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., ancorché contenente una pronuncia sulla giurisdizione, non può considerarsi come decisione sul merito, essendo soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178 c.p.c., e non preclude pertanto la proposizione del regolamento di giurisdizione.

Cassazione Sezioni Unite, Sentenza n. 7292 del 17/05/2002

L'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., anche quando contiene una delibazione incidentale su una questione di giurisdizione, è soggetta alla disciplina di cui agli artt. 177 e 178 cod. proc. civ. e non può mai pregiudicare la decisione della causa; tale provvedimento non è, pertanto, impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ed i suoi eventuali vizi devono essere fatti valere nel giudizio di merito e, se disattesi, riproposti in sede di conclusioni e quali motivi di impugnazione della sentenza che definisce il giudizio.

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