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Monitoraggio fiscale società estere

La legge n. 97/2013 prevede che gli obblighi dichiarativi e fiscali sono posti a carico oltre che delle società estere anche dei soggetti di cui all’art. 1, comma 2, lett. u), del D.Lgs. n. 231/2007. Essi sono da intendersi i titolari effettivi dell'attività, meglio definiti come “la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività”, individuate sulla base dei criteri di cui al decreto n. 231/2007. Dunque, l'assoggettamento al monitoraggio fiscale per le attività estere, pur essendo intestate a società di qualsiasi tipo che siano comunque riconducibili a persone fisiche, ad enti non commerciali o a società semplici (ed equiparate) che siano residenti in Italia in qualità di “titolari effettivi” delle attività stesse, come sopra definiti. Alla luce di quanto sopra, sono tenuti alla dichiarazione delle attività detenute all’estero sia i detentori “formali” delle stesse, sia i soggetti che - ai sensi del citato d.lgs. n. 231/2007 - possono essere considerati “titolari effettivi”, status riferibile, secondo l’Amministrazione finanziaria, a tutti i contribuenti soggetti al monitoraggio nonostante che il decreto antiriciclaggio faccia riferimento solo alle persone fisiche. Invero, l’allegato tecnico del decreto citato stabilisce che per “titolare effettivo” deve intendersi:

“a) in caso di società:

1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto quando la percentuale si attesta al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale;

2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità giuridica;

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un’entità giuridica;

2) se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è stata istituita o agisce l’entità giuridica;

3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un’entità giuridica”.

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