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Attrazione fallimentare causa lavoro

Secondo la sentenza che segue, in ordine alle azioni relative a rapporti di lavoro, la domanda di accertamento nei confronti dell'imprenditore fallito è assoggettata alla vis attractiva della cognizione del giudice fallimentare quando sia diretta ad una successiva pronuncia di condanna, ovvero ad una sentenza che impedisca poi al giudice fallimentare, chiamato a verificare il diritto dei creditori a partecipare alla ripartizione dell'attivo, di misconoscere la sussistenza di tale diritto.

Sentenza del Tribunale di Genova del 11.12.2013
OMISSIS
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il giudice monocratico della sezione lavoro, dott. OMISSIS, ha così deciso, dando pubblica lettura della sentenza.

Con ricorso depositato il 26.9.2012 H.S. ha convenuto in giudizio S. s.r.l. e F. s.p.a. OMISSIS chiedendo che si accerti nei loro confronti il credito maturato a suo favore per il periodo dal 14 luglio al 10 novembre 2006, in cui egli avrebbe lavorato per la prima impresa, nell'esecuzione di un appalto a favore della seconda. L'azione è stata dunque introdotta ai sensi dell'art. 29, secondo comma, D.Lgs. n. 276 del 2003.

Il ricorrente ha agito anche nei confronti dell'INPS facendo valere il proprio diritto alla ricostituzione della posizione contributiva, asserendo di non avere avuto notizia dell'avvenuto versamento dei contributi per il periodo anzidetto.

A seguito dell'intervenuto fallimento di S., la causa è stata riassunta dal ricorrente nei confronti della procedura concorsuale e delle altre due parti già convenute. All'udienza odierna la difesa attrice ha limitato la domanda nei confronti del fallimento all'accertamento della propria posizione creditoria.

Per le "azioni..relative a rapporti di lavoro", è stato affermato che la domanda di accertamento nei confronti dell'imprenditore fallito é assoggettata alla vis attractiva della cognizione del giudice fallimentare quando sia "finalizzata ad una successiva pronuncia di condanna e cioè ad una sentenza che impedisca poi al giudice fallimentare, chiamato a verificare il diritto dei creditori a partecipare alla ripartizione dell'attivo, di misconoscere la sussistenza di tale diritto" Cass., sez. lav., 15 luglio 1992 n. 857; in senso analogo, Cass., sez. un., 21 novembre 2002, n. 16429.

Il ricorrente ha chiesto accertarsi diritti finalizzati ad ottenere la condanna del fallimento all'adempimento della relativa obbligazione retributiva. Opera pertanto anche per la domanda di sentenza dichiarativa la regola enunciata dalla giurisprudenza citata circa la competenza del tribunale fallimentare. Tutte le domande proposte dal ricorrente nei confronti del fallimento devono essere pertanto dichiarate improcedibili davanti al giudice del lavoro.

A sua volta l'INPS ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito contributivo, non essendovi stata denuncia del rapporto di lavoro per cui è causa, nei suoi confronti, prima della data di notifica del ricorso.

L'eccezione è fondata. Il ricorrente non ha depositato atti che valgano ad interrompere il corso del termine quinquennale di cui all'art. 3, commi nono e decimo, L. n. 335 del 1995. Pertanto nei confronti dell'Istituto il diritto è estinto per prescrizione.

Il ricorso va di conseguenza respinto verso INPS, con integrale compensazione delle spese di lite, stante la posizione delle parti.

P.Q.M.

visto l'art, 429, primo comma, c.p.c., parzialmente pronunciando,
a) dichiara improcedibile il ricorso nei confronti del Fallimento S. s.r.l.;
b) respinge il ricorso nei confronti dell'INPS;
c) compensa le spese del giudizio tra il ricorrente e INPS.
Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.

Così deciso in Genova, il 11 dicembre 2013.

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