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Art. 416 ter c.p. – Scambio elettorale politico – mafioso

Art. 416-ter c.p. - La pena stabilita dal primo comma dell’articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.
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Giurisprudenza sull'art. 416 ter c.p.
Cassazione, massima sentenza n. 4043 del 03.02.2004
La condotta cosiddetta di "concorso esterno" nel delitto associativo di tipo mafioso può consistere in un qualunque contributo - purché concreto, specifico, consapevole e volontario - che provenga da persona priva della "affectio societatis" ed estranea alla struttura, eserciti una effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione, e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del suo programma criminoso. Tale contributo può ben connettersi ad un accordo mediante cui un esponente politico si impegni, in cambio della promessa di voti nell'ambito di elezioni amministrative, a favorire l'organizzazione criminale nell'aggiudicazione di appalti ed in genere nei futuri rapporti con la P.A.. Non osta in tal senso la specifica previsione di cui all'art. 416-ter c.p., la quale mira piuttosto ad estendere la punibilità ai casi nei quali lo scambio elettorale politico-mafioso, non risolvendosi in contributo al mantenimento o rafforzamento dell'associazione, resterebbe irrilevante secondo il combinato disposto degli artt. 110 e 416-bis c.p.

Cassazione, massima sentenza n. 47405 del 30.11.2011
Nel reato di scambio elettorale politico - mafioso, il corrispettivo della promessa di voti può essere rappresentato da qualsiasi bene che rappresenti un "valore" in termini di immediata commisurazione economica, restando escluse dalla portata precettiva altre "utilità", che solo in via mediata, possono essere trasformate in "utili" monetizzabili e, dunque, economicamente quantificabili.

Cassazione, massima sentenza n. 43107 del 09.11.2011
Ai fini della configurabilità del reato di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) è sufficiente un accordo elettorale tra l'uomo politico e l'associazione mafiosa, avente per oggetto la promessa di voti in cambio del versamento di denaro, mentre non è richiesta la conclusione di ulteriori patti che impegnino l'uomo politico ad operare in favore dell'associazione in caso di vittoria elettorale. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui tali ulteriori patti vengano conclusi, occorre accertare se la condotta successivamente posta in essere dal predetto a sostegno degli interessi dell'associazione che gli ha promesso o procurato i voti assuma i caratteri della partecipazione ovvero del concorso esterno all'associazione medesima, configurandosi, oltre il reato sopra indicato, anche quello di cui all'art. 416-bis cod. pen.


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