Icone

                               
Formulario è un servizio gratuito. Aiutaci a mantenere aperta la partecipazione a tutti, semplicemente cliccando "Mi piace". A te non costa nulla, per noi vuol dire molto

art. 270 c.p.c. - Chiamata di un terzo per ordine del giudice

La chiamata di un terzo nel processo a norma dell'articolo 107 può essere ordinata in ogni momento dal giudice istruttore per una udienza che all'uopo egli fissa.

Se nessuna delle parti provvede alla citazione del terzo, il giudice istruttore dispone con ordinanza non impugnabile la cancellazione della causa dal ruolo.

Giurisprudenza sull'art. 270 c.p.c.
Cassazione, massima sentenza n. 6415 del 01.07.1998
Quando il convenuto contesti di esser titolare dell'obbligazione dedotta in giudizio, indicando un terzo quale esclusivo soggetto passivo della pretesa attrice, non v'è necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di detto terzo, in quanto potendo emettersi la pronunzia di accertamento della sussistenza o no di quella titolarità pur con effetti limitati alle parti in causa, non si versa in situazione d'impossibilità di adottare una pronunzia idonea a produrre gli effetti giuridici voluti senza la partecipazione al giudizio di determinati soggetti. Ne consegue che nella indicata ipotesi l'intervento del terzo nel giudizio può esser disposto in corso di causa ex art. 107 c.p.c. solo dal giudice di primo grado nell'esercizio di un potere discrezionale ed insindacabile, con l'ulteriore conseguenza che se detto giudice, essendone rimasto inosservato l'ordine di intervento, non abbia provveduto a cancellare la causa dal ruolo a norma dell'art. 270 c.p.c., deve ritenersi che tale ordine sia stato implicitamente revocato.

Nessun commento:

Posta un commento