Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.
Giurisprudenza sull'art. 270 c.p.
Cassazione, massima sent. n. 13850 del 17.10.1989
Il delitto di banda armata non assorbe o comprende quello di associazione sovversiva ma può coesistere e concorrere con esso. Quando i due fatti, costituenti rispettivamente associazione sovversiva e banda armata, avvengono in tempi diversi, come nel caso che dapprima si costituisca un gruppo diretto a realizzare violentemente uno o più dei programmi indicati nell'art. 270 del c.p. e successivamente tale gruppo si dia una struttura di banda armata, mirando così al compimento di un delitto contro la personalità dello Stato, non può invocarsi il principio del "ne bis in idem", trattandosi di due fatti distinti e non di un solo fatto più volte addebitato alla medesima persona.
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