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Osservazioni e richieste del contribuente - diritto

Cass. sentenza n. 20770 del 11.09.2013
OMISSIS
Svolgimento del processo

L'agenzia delle Entrate di Pontedera ha notificato a B.M., titolare della ditta K., due distinti avvisi di rettifica, contestando per l'anno 1998 di non aver fornito la prova dell'avvenuta esportazione di alcuni beni e per l'anno 1999 di aver venduto merci in evasione d'imposta in particolare 21.498 borsette di midollino importate dalla Cina prelavorate, estratte nella seconda metà del mese di dicembre 1999 dal deposito fiscale di Genova e consegnate alla B. nei giorni 22, 24 e 27 dicembre dello stesso anno, non risultanti dall'inventario alla data del 31/12/1999.

Avverso gli avvisi di rettifica B.M. presentava ricorso chiedendone l'annullamento alla Commissione Tributaria provinciale di Pisa la quale, con sentenza nr. 170/05/05, ha accolto il ricorso sia per l'anno 1998, acquisita la prova delle avvenute esportazioni, sia per l'anno 1999, in quanto ha ritenuto inverosimile la vendita entro l'anno 1999 della mercè consegnata nei giorni 22, 24 e 27 dicembre di quell'anno.

Su ricorso in appello proposto dall'Ufficio delle Entrate, la Commissione tributaria regionale della Toscana con sentenza nr.61/29/07 depositata in data 1/10/2007, riformava la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Toscana ha proposto ricorso per cassazione B. M. con otto motivi, ha resistito l'Agenzia con controricorso e memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente B.M. lamenta violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, ed D.P.R. n. 441 del 1907, art. 4, ed art. 210 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto la CTR, contravvenendo alle norme indicate, non ha chiesto di produrre le fatture di vendita delle borsettine, non rinvenute nel fascicolo perchè andate perdute e non le ha acquisito d'ufficio, pur ritenendole decisive, e non ha in alcun modo motivato sul fatto, emettendo una decisione sommaria senza alcun esame critico delle risultanze accertate.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1, e art. 12, commi 4 e 7, ed D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto la CTR ha escluso la facoltà di presentare osservazioni in assenza di pvc di verifica e constatazione.

Con il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione della L. n. 289 del 2002, artt. 9 e 15, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto la CTR ha escluso la facoltà di presentare domanda di definizione della lite a causa della notifica (in realtà mai avvenuta) del pvc con esito positivo e per mancanza di relativa richiesta.

Con il sesto motivo di ricorso la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, l'illegittimità del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, art. 4, regolamento delegato emanato ai sensi della L. n. 400 del 1988, art. 17, nella parte in cui stabilisce che la presunzione di acquisto e cessione istituita con regolamento delegato, può essere basata su differenze inventariali meramente contabili.

Con il settimo e l'ottavo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 c.p.c, comma 1, n. 5, la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., per non avere il giudice di appello motivato in ordine al denunciato vizio di eccesso di potere ed in ordine alla denunciata errata quantificazione delle cessioni.

Il secondo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto, con assorbimento dei rimanenti motivi.

Infatti la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, prevede che l'avviso di accertamento, non può essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni ispettive, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

A norma del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 6, "di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione.

Il contribuente ha diritto di averne copia". Nel caso in esame non risulta redatto il verbale previsto dalla norma sopra indicata e, conseguentemente, la ricorrente lamenta di non aver potuto esercitare la facoltà prevista dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, di presentare osservazioni e richieste esercitando così la facoltà di interloquire con la Pubblica Amministrazione e rendere effettivo il principio del contraddittorio già nella fase antecedente a quella giurisdizionale. Occorre osservare che nel processo verbale dell'accesso non devono necessariamente essere formulati i rilievi o gli addebiti, essendo finalizzata tale fase del procedimento all'acquisizione di dati, elementi, notizie, utilizzati dall'ufficio ai fini della emanazione dell'avviso e pertanto la mancata redazione di processo verbale dell'attività effettuata dall'Ufficio non è giustificata dal fatto che in sede di verifica e di accesso presso i locali aziendali non era stata svolta alcuna attività istruttoria ma una mera richiesta di documentazione al contribuente.

Sulla medesima questione questa Corte si è già espressa per la necessità della redazione del processo verbale anche in mancanza di indagini istruttorie e di accesso finalizzato al solo reperimento di documentazione: "In tema di IVA, qualora ai fini dell'accertamento dell'imposta sia stato effettuato un accesso nei locali destinati all'esercizio dell'attività o negli altri luoghi indicati dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52, i funzionari che hanno proceduto sono tenuti a redigere processo verbale secondo le indicazioni contenute nel comma sesto del medesimo art. 52, che non prescrive affatto, tantomeno a pena di nullità, che nello stesso debbano essere formulati rilievi o addebiti, essendo tale fase del procedimento finalizzata soltanto all'acquisizione di dati, elementi, notizie, successivamente utilizzabili dall'Amministrazione per l'emanazione dell'eventuale avviso di accertamento". (Sez. 5, Sentenza n. 10381 del 12/05/2011). Nella specie pertanto non poteva essere emesso avviso di accertamento.

Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso proposto in relazione al secondo motivo, assorbiti gli altri. La causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con accoglimento del ricorso introduttivo.

Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio di merito, mentre le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della Agenzia delle Entrate.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo del ricorso principale assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo. Compensa le spese del giudizio di merito e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento dei compensi del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 2.050,00 complessivamente.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 aprile 2013.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2013

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