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art. 264 c.c. - Impugnazione da parte del riconosciuto

Colui che è stato riconosciuto non può, durante la minore età o lo stato d'interdizione per infermità di mente, impugnare il riconoscimento.

Tuttavia il giudice, con provvedimento in camera di consiglio su istanza del pubblico ministero o del tutore o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio o del figlio stesso che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, può dare l'autorizzazione per impugnare il riconoscimento, nominando un curatore speciale.
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Giurisprudenza sull'art. 264 c.c.
Cassazione, massima sentenza n. 4862 del 15.11.1989
Qualora il giudice minorile, dopo la nomina di un curatore speciale e l'autorizzazione ad impugnare il riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità, secondo la previsione dell'art. 264, secondo comma, c.c. e dell'art. 74 della legge 4 maggio 1983 n. 184, disponga, in via cautelare, nella situazione interinale che precede l'instaurazione del giudizio (e quindi nell'ambito delle attribuzioni riconosciutegli dalle citate norme, nonché dagli articoli 252 e 333 c.c., in relazione all'art. 38 disp. att. c.c.), l'allontanamento del minore dall'autore del riconoscimento, con il suo temporaneo affidamento presso terzi, si deve escludere che il relativo provvedimento, ancorché reso in secondo grado in esito a reclamo, sia impugnabile con ricorso per Cassazione, considerando che il provvedimento medesimo, modificabile in ogni tempo, non è decisorio, cioè non statuisce su posizioni di diritto soggettivo in conflitto, ma ha funzione amministrativa ed ordinatoria, al fine di tutelare in via d'urgenza l'interesse del minore.

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