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art. 263 c.p.p. - Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate

art. 263 c.p.p. - La restituzione delle cose sequestrate è disposta dal giudice con ordinanza se non vi è dubbio sulla loro appartenenza.

Quando le cose sono state sequestrate presso un terzo, la restituzione non può essere ordinata a favore di altri senza che il terzo sia sentito in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127.

In caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, il giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro.

Nel corso delle indagini preliminari, sulla restituzione delle cose sequestrate il pubblico ministero provvede con decreto motivato.

Contro il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione o respinge la relativa richiesta gli interessati possono proporre opposizione sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127.

Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione, provvede il giudice dell'esecuzione.

Giurisprudenza sull'art. 263 c.p.p.
Cassazione, massima sentenza n.239 del 25.10.2005
E' abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, nelle more dell'udienza camerale fissata per la decisione sull'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 263, comma quinto, c.p.p., avverso il decreto di restituzione di cose in sequestro emesso dal pubblico ministero, disponga la provvisoria sospensione dell'esecutività di tale decreto.

Cassazione, massima sentenza n. 26819 del 23.04.2010
L'illegittimità della perquisizione non invalida il conseguente sequestro, qualora vengano acquisite cose costituenti corpo di reato o a questo pertinenti, dovendosi considerare che il potere di sequestro, in quanto riferito a cose obbiettivamente sequestrabili, non dipende dalle modalità con le quali queste sono state reperite, ma è condizionato unicamente all'acquisibilità del bene e alla insussistenza di divieti probatori espliciti o univocamente enucleabili dal sistema.

Cassazione, massima sentenza n. 17578 del 26.04.2006
L'imposizione del sequestro preventivo su cosa già gravata da sequestro probatorio può aver luogo, anche nella fase delle indagini preliminari, qualora il pubblico ministero abbia respinto la richiesta di restituzione avanzata ai sensi dell'art. 263 c.p.p. e sia quindi possibile che, accolta poi la stessa richiesta, a seguito di opposizione, dal giudice, si crei, tra la cessazione dell'efficacia del sequestro probatorio e l'effettiva imposizione del sequestro preventivo, uno iato temporale durante il quale la cosa potrebbe essere sottratta.


Cassazione, massima sentenza n. 3633 del 15.12.2010
È illegittimo, sebbene non abnorme, il provvedimento con cui il giudice che pronuncia decreto penale o sentenza di condanna disponga il dissequestro di beni subordinatamente alla effettuazione di determinati adempimenti (nella specie la bonifica dell'area, assoggettata a sequestro preventivo, interessata dal deposito di rifiuti, e lo smaltimento del materiale ivi stoccato), potendo unicamente ordinare la restituzione delle cose sequestrate ovvero disporre la confisca ovvero ancora decidere, su apposita istanza, di mantenere il sequestro a fini di garanzia conservativa.

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