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Art. 263 c.c. - Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità

Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse.

L'impugnazione è ammessa anche dopo la legittimazione.

L'azione è imprescrittibile.

Giurisprudenza sull'art. 263 c.c.
Cass., massima sentenza n. 7527 del 12.10.1987
L'art. 74 della legge n. 184 del 1983 attribuisce al Tribunale dei minorenni il potere di nominare un curatore speciale per impugnare il riconoscimento di figlio naturale sospetto di falsità per difetto di veridicità ma non anche quello d'accertare (esso Tribunale dei minorenni) la non veridicità del riconoscimento stesso, essendo tale accertamento di competenza del tribunale ordinario. Non può, pertanto, il Tribunale dei minorenni pervenire alla dichiarazione d'adottabilità (art. 8 della legge cit.) di un minore, che sia adeguatamente assistito da colui che lo ha riconosciuto, sulla base di un proprio accertamento incidentale della non veridicità di quel riconoscimento.

Cass., massima sentenza n. 4407 del 09.08.1985
Nel procedimento contemplato dall'art. 250, comma quarto , c.c., per conseguire, al fine del riconoscimento del figlio naturale infrasedicenne, una pronuncia che tenga luogo del mancato consenso del genitore che abbia già effettuato il riconoscimento stesso, l'accoglimento dell'istanza deve essere giustificata da una completa valutazione nel caso concreto degli interessi materiali e morali del minore (e non quindi dalla mera considerazione dell'opportunità di un ampliamento dei rapporti del minore nei confronti di entrambe le figure genitoriali), e non implica la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, come prevista dall'art. 269 c.c., stante la diversità delle fattispecie contemplate dalle due citate norme, nonché la circostanza che il riconoscimento, anche nel caso dell'indicato intervento del giudice, non si sottrae all'eventuale impugnazione per difetto di veridicità, a norma dell'art. 263 c.c.

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