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art. 262 c.p.p. - Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate.

art. 262 c.p.p. - Quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza. Se occorre, l'autorità giudiziaria prescrive di presentare a ogni richiesta le cose restituite e a tal fine può imporre cauzione.

Nel caso previsto dal comma 1, la restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'articolo 316.

Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321.

Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato.
Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia disposta la confisca.

Giurisprudenza sull'art. 262 c.p.p.
Cass., massima sent. n. 26699 del 26.06.2009
La restituzione da parte del P.M. della cosa sequestrata, previa estrazione di atti o di documenti in esecuzione di decisione del Tribunale del Riesame di annullamento del sequestro probatorio, non rende inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso per cassazione proposto dallo stesso P.M., qualora il ripristino del vincolo consentirebbe l'espletamento di indagini non effettuabili su semplici copie.

Cass. massima sentenza n. 287 del 26.02.2000
In tema di sequestro probatorio, l'organo deputato all'esecuzione del provvedimento di dissequestro disposto dal giudice è il pubblico ministero, in base alla disposizione generale dettata dall'art. 655, comma primo, c.p.p.. La competenza del giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 676, comma primo, c.p.p., sorge soltanto qualora insorgano questioni relative alla restituzione delle cose sequestrate.

Cass., massima sent. n. 1396 del 24.06.1998
Anche se il sequestro probatorio del "corpus delicti" non richiede la prova della sua necessità in funzione dell'accertamento dei fatti, in quanto l'esigenza probatoria che esso è diretta a realizzare è "in re ipsa", risulta comunque applicabile, per il corpo del reato, l'art. 262 c.p.p., secondo il quale tutte le cose sequestrate devono essere restituite all'avente diritto quando non è più necessario mantenerne il sequestro ai fini probatori.

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