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art. 261 c.p.p. - Rimozione e riapposizione dei sigilli


L'autorità giudiziaria, quando occorre procedere alla rimozione dei sigilli, ne verifica prima l'identità e l'integrità con l'assistenza dell'ausiliario. Compiuto l'atto per cui si è resa necessaria la rimozione dei sigilli, le cose sequestrate sono nuovamente sigillate dall'ausiliario in presenza dell'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria e l'ausiliario appongono presso il sigillo la data e la sottoscrizione.

Giurispurudenza sull'art. 261 c.p.p.

Cass. massima sentenza n. 27579 del 23.06.2010
L'intervento dell'autorità giudiziaria nel procedimento di verificazione dei sigilli non è necessario, salvo il caso in cui il pubblico ministero o il giudice debbano compiere uno specifico atto che comporti la rimozione dei medesimi.

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