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Ascensore condominiale - obbligo di manutenzione del condominio

Sentenza del Giudice di Pace di Napoli del 14.01.2005
Secondo la sentenza in commento, se vi sono immissioni rumorose che comportano fastidi non tollerabili, provenienti dall'ascensore condominiale, l'intero condominio è tenuto alla manutenzione dell'ascensore
OMISSIS
Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato 24/07/2003, V.S. come rappresentato, conveniva in giudizio dinanzi a questo Giudice di Pace di Napoli, il Condominio "P." di Napoli in persona dell'amministratore pro tempore, avv. M.N., affinché venisse accertato l'obbligo del Condominio alla manutenzione dell'impianto ascensore della scala xxx e per l'effetto venisse condannato alla eliminazione delle immissioni rumorose derivanti dallo stesso con la condanna al risarcimento dei danni subiti e con la ulteriore condanna alla refusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.

Più in particolare quanto ai presupposti di fatto e di diritto a sostegno della domanda, esponeva:

a) - di essere condomino del Condominio sito in Napoli alla via xxx, in quanto proprietario dell'immobile contrassegnato con il numero xxx, piano terra, scala xxx, come da atto ai rogiti del Notaio I.P. del 11/04/1967;

b) - che la porta dell'ascensore della scala xxx, sita in prossimità dell'abitazione di esso attore si trovava in pessimo stato di manutenzione e pertanto fatiscente, cosi che dal suo utilizzo si propagavano insopportabili rumori che disturbavano la quiete del suo nucleo familiare, tra cui quella del bambino di mesi 10, già affetto da disturbi del sonno;

c) che la lamentata situazione di grave disagio era stata segnalata numerose volte all'amministratore pro tempore del convenuto condominio e da ultimo con raccomandata del 14/02/2002 n. 7880, ma ciò inutilmente, per cui richiedeva all'adito Giudice, previo accertamento dell'obbligo del condominio alla manutenzione dell'impianto ascensore, i necessari provvedimenti al fine della eliminazione delle immissioni rumorose in uno ad equo risarcimento dei danni subiti.

Incardinatasi la lite, si costituiva il Condominio P., a mezzo dell'amministratore avv. M.N. con comparsa di costituzione e risposta, il quale nell'impugnare estensivamente ogni avverso dedotto, prodotto e richiesto, faceva rilevare preliminarmente, all'adito giudice, che l'amministrazione del condominio si era già attivata per l'eliminazione dell'inconveniente lamentato dall'attore in ordine ai fastidiosi rumori provenienti dalla porta dell'ascensore, adiacente al suo appartamento, giusta delibera della maggioranza dei condomini del 8/10/2003 e che aveva, altresì, ricevuto preventivo dalla ditta appaltatrice per la realizzazione dei lavori necessari di manutenzione, chiedeva pertanto il rigetto della infondata domanda anche in ordine al richiesto risarcimento dei danni.

Successivamente, prodotta documentazione, fallito ogni tentativo di conciliazione della lite, ammessa ed espletata prova per testi, nonché CTU per l'accertamento dello Stato dei luoghi con particolare riferimento alla collocazione dell'ascensore ed allo stato di manutenzione dello stesso oltre ad un rilievo fonometrico diurno e notturno degli ambienti interessati dalle immissioni acustiche, all'esito della quale, la causa sulle conclusioni come in epigrafe riportate, veniva all'udienza del 26/11/2004, trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

Occorre preliminarmente evidenziare che ai sensi dell'art. 7 comma 3, n. 3 c.p.c. sono devolute alla competenza per materia del Giudice di Pace, senza limiti di valore, le azioni in tema di immissioni che oltrepassino la soglia della normale tollerabilità non soltanto nei loro aspetti di carattere reale ex art. 844 c.c., ma anche nelle implicazioni di carattere personale, ex art. 2043 c.c. volte al risarcimento del danno in forma generica e specifica.

Ciò posto, va ulteriormente rilevato che l'azione proposta è diretta a far cessare le immissioni rumorose eccedenti la normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c., attraverso la emanazione di un provvedimento inibitorio, suscettibile di esecuzione forzata in caso di diniego e del conseguente ristoro del pregiudizio arrecato ex art. 2043 c.c.

Il giudizio in ordine alla tollerabilità delle immissioni acustiche va compiuto dal Giudice secondo il suo prudente apprezzamento che tenga conto delle particolarità della situazione concreta, in tal senso, cfr. Cass. Civ. 27/01/2003 n. 1151.

La domanda è fondata e merita accoglimento.

Invero, dall'esame delle risultanze istruttorie e segnatamente dalla prova testimoniale espletata può dirsi senz'altro accertato che il rumore proveniente dall'ascensore, posto al servizio del fabbricato e segnatamente dalla porta, è eccessivamente fastidioso e che tale rumore è continuo nel senso che sussiste sia di notte che di giorno in quanto i numerosissimi condomini fanno uso del detto ascensore condominiale in qualsiasi ora, e pertanto arrecano pregiudizio alla quiete dell'attore e del suo nucleo familiare. La teste L.R., ha ulteriormente precisato che "la porta dell'ascensore è sempre stata rumorosa, ma da almeno dieci anni il rumore è divenuto insopportabile...".

Decisive inoltre, ai fini del convincimento giudiziale, sono da considerarsi le risultanze della consulenza tecnica di ufficio, espletata dal CTU, Perito Industriale, C.G., ritenute del tutto condivisibili in quanto adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici e scientifici. Infatti il nominato ausiliario ha ritenuto che:..." dall'esame dei valori sonori rilevati... il limite di soglia emesso dall'impianto ascensore di cui è causa non rientra nella norma del valore assoluto e differenziale, in quanto l'impianto necessita di lavori di manutenzione straordinaria e più precisamente della sostituzione delle porte d'ingresso alla cabina ai piani, terra e terzo "... Il consulente tecnico di ufficio ha inoltre affermato che dal rilievo fonometrico effettuato, l'impatto acustico rilevato, nei valori analiticamente indicati nella tabella di valutazione, in una giornata tipo, sono di gran lunga superiori alla soglia minima consentita ed in particolare "la pressione acustica emessa dall'impianto ascensore è di giorno di Leq. dB (A) 54,0 e di notte Leq. dB (A) 49,5, con una media totale giornaliera di Leq. dB, (A) 51,5...".

Alla luce delle su esposte considerazioni, può senz'altro affermarsi che le immissioni acustiche provenienti dall'impianto ascensore condominiale e segnatamente dalla porta, sono intollerabili in quanto superano di gran lunga la soglia acustica consentita.

Emerge evidente che l'attore occupando l'immobile ubicato al piano terra, in prossimità dell'impianto ascensore e ad una distanza di metri 5,00, risulta gravemente pregiudicato dalla notevole affluenza e dalle sollecitazioni dell'utenza che fa regolare uso dell'ascensore e, pertanto, dalle continue immissioni rumorose intollerabili provenienti dal detto impianto condominiale.

Da tale statuizione discende che al convenuto condominio "P.", va ordinata la immediata cessazione delle immissioni rumorose illecite ed assolutamente intollerabili.

Quanto alla richiesta di risarcimento del danno occorre, in primis, evidenziare che "il danno alla serenità domestica determinato dalle immissioni intollerabili può definirsi quale danno "esistenziale da inquinamento ambientale". Il danno non patrimoniale è rappresentato dalle ripercussioni sulle attività non reddituali dei danneggiati e dalla alterazione delle normali abitudini di vita e non va qualificato come danno biologico in senso stretto, in quanto non comporta un'alterazione dello stato di salute o l'insorgere di una malattia, ma consiste in una alterazione dei normali ritmi di vita che si riflettono sulla personalità del soggetto danneggiato, incidendo negativamente sulle normali attività quotidiane e provocando uno stato di malessere diffuso che genera ansia, irritazione, difficoltà a far fronte alle normali occupazioni, depressione, pur non cagionando in una vera e propria patologia sotto il profilo medico legale" cfr. sentenza Corte di Appello di Milano 14 febbraio 2003.

Orbene, ritenuto che tale danno sia senz'altro presente per l'attore (non anche per i suoi familiari non espressamente rappresentati in giudizio) esso può liquidarsi con il criterio equitativo, in funzione dell'entità e della durata delle immissioni intollerabili, in complessivi Euro 1007,09.

La soccombenza del convenuto, comporta altresì la condanna dello stesso al rimborso in favore dell'attore delle spese di lite, così come liquidate in dispositivo.

Sentenza esecutiva ex lege.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli, sezione ottava, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da V.S., nei confronti del Condominio "P.", in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni altra deduzione, eccezione, richiesta e difesa disattese, così provvede:

1) Dichiara le immissioni acustiche provenienti dall'impianto ascensore condominiale illecite ed assolutamente intollerabili per cui ordina al convenuto condominio la immediata cessazione.

2) Condanna per l'effetto esso convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di Euro 1.007,09 a titolo di integrale risarcimento del danno subito dall'attore all'attualità, in uno agli interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.

3) Condanna altresì esso convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio che si liquidano, in complessivi Euro 950,33 di cui Euro 72.33 per esborsi, Euro 463,00 per diritti e Euro 415,00 per onorario di avvocato, oltre 10% ex art. 15 L.P., IVA e CPA come per legge, se dovute e successive occorrendo, con attribuzione all'avv. F.D.P. che ha dichiarato di averne fatto anticipo, oltre ad Euro 1.359,43 per spese di CTU di cui 90,00 per esborsi, in favore del CTU perito industriale C.G.

Cosi deciso in Napoli il 10 gennaio 2005.

Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2005.

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